Direttiva 2003/108
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/108/CE modifica la direttiva 2002/96/CE sui RAEE per correggere il regime di finanziamento dei rifiuti provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici. La modifica mira a evitare un onere retroattivo eccessivo per i produttori, distribuendo diversamente i costi tra produttori e utilizzatori a seconda che i rifiuti derivino da prodotti immessi sul mercato prima o dopo il 13 agosto 2005. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 13 agosto 2004, in parallelo alla direttiva madre 2002/96/CE.
Modifica della direttiva 2002/96/CE sui RAEE per ridefinire, con effetto dal 13 agosto 2005, il regime di finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla nel proprio ordinamento, e incide sul regime di finanziamento dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici. Riguarda in particolare i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, per i cosiddetti rifiuti storici, anche gli utenti diversi dai nuclei domestici; sono previsti inoltre possibili accordi alternativi tra produttori e utenti. La direttiva modifica la disciplina esistente contenuta nella direttiva 2002/96/CE e si applica ai rifiuti immessi sul mercato prima e dopo il 13 agosto 2005, distinguendo tra le due categorie.
Direttiva 2003/108/CE che modifica la direttiva 2002/96/CE sui RAEE
La direttiva interviene sulla disciplina europea dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per correggere il regime di finanziamento dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici. Il legislatore UE richiama, nei considerando, le preoccupazioni per le conseguenze finanziarie dell’articolo 9 della direttiva 2002/96/CE e l’esigenza di evitare un onere retroattivo eccessivo per i produttori.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo è distribuire in modo più equilibrato la responsabilità finanziaria per raccolta, trattamento, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, distinguendo tra rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato prima e dopo il 13 agosto 2005. La modifica è concepita per prevenire rischi economici per i produttori derivanti dal ritiro di apparecchiature già immesse sul mercato in passato.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente il finanziamento dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici, nell’ambito della direttiva 2002/96/CE. La disciplina differenzia:
- i RAEE derivanti da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
- i cosiddetti "rifiuti storici", derivanti da prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005.
Regole di finanziamento per i RAEE successivi al 13 agosto 2005
Per i RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, gli Stati membri devono assicurare che i produttori sostengano i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto. Si tratta di un obbligo di risultato imposto agli Stati membri, che restano liberi di scegliere gli strumenti di attuazione nazionale.
Regime dei rifiuti storici
Per i rifiuti storici, la direttiva distingue due ipotesi:
- se i rifiuti storici sono sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o adibiti alla medesima funzione, il finanziamento incombe ai produttori dei nuovi prodotti al momento della fornitura;
- in alternativa, gli Stati membri possono prevedere che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano parzialmente o totalmente responsabili del finanziamento;
- per gli altri rifiuti storici, il finanziamento grava sugli utenti diversi dai nuclei domestici.
Possibilità di accordi alternativi
La direttiva lascia spazio all’autonomia contrattuale: produttori e utenti diversi dai nuclei domestici possono concludere accordi che stabiliscano modalità di finanziamento diverse, purché nel rispetto della direttiva. Questo margine di discrezionalità conferma che la disciplina europea fissa un quadro minimo di risultato, lasciando flessibilità operativa alle parti e agli ordinamenti nazionali.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 13 agosto 2004, adottando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informando immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE, dedicato al finanziamento dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici. Viene introdotta una distinzione tra RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e i cosiddetti rifiuti storici, cioè quelli derivanti da prodotti immessi sul mercato prima di tale data.
Finanziamento dei RAEE post 13 agosto 2005
Per i RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, gli Stati membri devono provvedere affinché i produttori finanzino i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto entro il 13 agosto 2005.
Regime dei rifiuti storici sostituiti
Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento incombe ai produttori dei nuovi prodotti al momento della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, prevedere che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.
Regime degli altri rifiuti storici
Per i rifiuti storici non sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi di gestione incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.
Accordi alternativi tra produttori e utenti
I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono concludere, fatta salva la direttiva, accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.
Termine di recepimento
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 13 agosto 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3 la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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