Cassazione Civile, Ordinanza n. 33759/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale impugnava il decreto di liquidazione del compenso professionale, ritenendo che la corte territoriale avesse determinato il compenso in modo non conforme ai parametri del d.m. n. 55/2014: in particolare, lamentava che la liquidazione fosse stata effettuata in forma omnicomprensiva e non per singole fasi, con importo inferiore al minimo tabellare applicabile, nonché che fossero stati ridotti ingiustificatamente gli esborsi. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c., 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55/2014, come modificato, e della tabella n. 12, assumendo che, anche nello scaglione più basso, il compenso non potesse essere liquidato al di sotto del minimo previsto e che la riduzione delle spese vive fosse priva di specifica giustificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondato il motivo nella parte relativa alla liquidazione del compenso professionale, osservando che il valore della controversia andava individuato nel disputatum dell’opposizione al decreto di liquidazione e che, applicando la tabella pertinente, il minimo spettante era pari a euro 247,00. Poiché il giudice dell’opposizione aveva liquidato euro 200,00, la decisione è stata cassata sul punto e la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando il compenso in euro 247,00 oltre accessori. È stata invece dichiarata inammissibile, per difetto di specificità e di autosufficienza, la censura relativa al rimborso delle spese vive, perché il ricorrente non aveva indicato puntualmente gli esborsi effettivamente sostenuti. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
Richiamato quale parametro generale per la determinazione del compenso professionale; la liquidazione deve rispettare i criteri normativi e tabellari applicabili.
art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55 del 10/03/2014
Le liquidazioni devono essere effettuate secondo i parametri ministeriali; non è consentito scendere sotto il minimo tabellare previsto, salvo basi normative diverse non ricorrenti nel caso.
d.m. n. 37 del 08/03/2018
Norma modificativa richiamata per l’aggiornamento dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.
d.m. n. 147 del 13/08/2022
Ulteriore modifica dei parametri di liquidazione richiamata dal ricorrente.
tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014
Usata per individuare lo scaglione e il minimo di compenso applicabile alla fase di opposizione, pari a euro 247,00.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, cassata la decisione sul punto, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve attenersi ai parametri normativi e tabellari applicabili e non può liquidare un importo inferiore al minimo previsto per lo scaglione corretto.
- Ai fini della determinazione del valore della controversia in sede di opposizione al decreto di liquidazione, il valore va individuato nel disputatum della stessa opposizione, e non necessariamente nell’intero valore del rapporto originario.
- Quando l’errore della decisione impugnata riguarda solo la misura del compenso e i dati di causa sono sufficienti, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito, rideterminando direttamente la somma dovuta.
- Le censure sulle spese vive devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare puntualmente gli esborsi effettivamente sostenuti e documentati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
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