Cassazione Civile, Ordinanza n. 34690/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
La società agente aveva convenuto la preponente chiedendo, oltre ad altre voci poi non più rilevanti in cassazione, il pagamento delle provvigioni non corrisposte e delle provvigioni indirette relative ad affari conclusi dalla preponente nella zona di esclusiva dell’agente senza comunicazione. In appello la domanda sulle provvigioni indirette era stata respinta per genericità della prova: la Corte territoriale aveva ritenuto che l’attrice non avesse specificato quali contratti fossero stati conclusi nella zona e con quali clienti, e aveva giudicato generica ed esplorativa anche l’istanza di esibizione della contabilità formulata ai sensi degli artt. 1749 c.c. e 210 c.p.c. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società agente ha denunciato violazione/falsa applicazione dell’art. 1749 c.c., sostenendo che, proprio perché il preponente non le aveva fornito le informazioni e la documentazione contabile necessarie, essa aveva diritto all’ordine di esibizione delle scritture contabili per poter dimostrare le provvigioni indirette dovute. Ha inoltre prospettato, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina nazionale con la direttiva 86/653/CEE.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in tema di agenzia, se il preponente non adempie all’obbligo di informare l’agente e di fornirgli la documentazione contabile relativa agli affari conclusi nella zona di esclusiva, l’agente può chiedere, ai sensi degli artt. 1749 c.c. e 210 c.p.c., l’esibizione della contabilità del preponente per provare le provvigioni dirette e indirette spettanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità. La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 1749 c.c.
"il diritto dell’agente a tale mezzo di prova"; obbligo del preponente di fornire informazioni e documentazione contabile
Riconosce all’agente il diritto di esigere le informazioni necessarie per verificare e quantificare le provvigioni; la sua violazione legittima la richiesta di esibizione della contabilità del preponente.
art. 1748 c.c.
Nel testo modificato, attribuisce all’agente il diritto alla provvigione e alle informazioni necessarie per verificarne l’importo; la giurisprudenza richiamata collega a tale norma la tutela probatoria dell’agente.
art. 210 c.p.c.
Consente, su istanza di parte, l’ordine di esibizione delle scritture contabili del preponente quando la documentazione è indispensabile per provare diritti determinati o determinabili dell’agente.
art. 24 Cost.
È richiamato quale criterio che impone di interpretare le regole probatorie in modo da non rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio.
art. 12 direttiva 86/653/CEE
Evocato solo dalla ricorrente come possibile parametro per un rinvio pregiudiziale; la questione resta assorbita dall’accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia, quando il preponente non fornisce spontaneamente all’agente le informazioni e la documentazione contabile necessarie, l’agente può ottenere l’ordine di esibizione delle scritture contabili per dimostrare il proprio credito provvigionale.
- L’onere dell’agente di allegare e provare il proprio diritto alla provvigione va letto tenendo conto della disponibilità dei mezzi di prova: se i dati sono nella sola sfera del preponente, il giudice deve favorire l’accesso alla contabilità, purché l’istanza sia funzionale alla prova di diritti determinati o determinabili.
- Il diritto all’esibizione della contabilità sussiste anche per le provvigioni indirette, ossia per gli affari conclusi dal preponente nella zona di esclusiva dell’agente o in ipotesi di captazione di clienti riservati all’agente.
- È erronea la declaratoria di genericità o esploratività dell’istanza di esibizione quando dagli atti risulta che il preponente abbia tenuto riservati i dati necessari e vi siano elementi idonei a collegare l’istanza al credito azionato.
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