Sentenza n. 4239/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.644/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente sull’avvenuto accreditamento dell’importo controverso. Non ha quindi disposto ulteriori misure di ottemperanza né nominato un commissario ad acta. Ha compensato le spese, rilevando il profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza della procura speciale prescritta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 644/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che lo aveva condannato a corrisponderle 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 mediante l’assegnazione della carta elettronica per la formazione. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese. In camera di consiglio è stata inoltre rilevata l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti; la sentenza dà atto che il ricorso introduttivo, notificato il 18 marzo 2026, era privo della procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere – di prendere atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente il 18 settembre 2026 di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, con condanna alla rifusione delle spese del presente procedimento.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, attestata dall’avvenuto accreditamento dell’importo controverso, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Le spese vengono compensate in ragione di un profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo notificato in data 18 marzo 2026 e non munito di procura speciale come imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.
Il ricorso introduttivo per ottemperanza deve essere munito della procura speciale richiesta dalla disposizione; la sua mancanza costituisce un profilo di inammissibilità rilevante nella regolazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, il creditore dichiara e documenta l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto in forza del titolo giudiziale, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere, senza adottare ulteriori misure esecutive.
- La mancanza della procura speciale prescritta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. costituisce un profilo di inammissibilità del ricorso e può essere considerata ai fini della compensazione delle spese.
Come è indicizzato
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