Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1010/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 35/2025 pubbl. il 09/01/2025, emessa dal Tribunale Civile di Trapani, Sez. Lavoro, nell’ambito del procedimento RG n. 2314/2023.

Giustizia amministrativa202501637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Trapani che aveva disposto il pagamento di € 3.000 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale civile di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di € 3.000, corrispondenti al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Trapani era definitiva, con passaggio in giudicato attestato il 10 febbraio 2025, e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, essendo stata notificata all'Amministrazione il 9 gennaio 2025. Rilevato l'inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è il rimedio per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi ammessi dall'ordinamento processuale amministrativo.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di disporre, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo mediante commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il titolo normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto, nel caso concreto, dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata applicata analogicamente al commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'azione è proponibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato recante condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'origine un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione può operare senza compenso ulteriore quando l'incarico rientri nelle funzioni dirigenziali e trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.