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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45048/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo (03/02/2021) che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta (distrazione, esposizione di passività inesistenti e bancarotta documentale) con aggravante della pluralità e recidiva infraquinquennale, contestando: (1) la mancata e insufficiente valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) in relazione agli atti di disposizione patrimoniale e alla condotta contabile; (2) la mancata considerazione della memoria depositata in udienza riguardo al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche, continuazione, recidiva); (3) errori nella valutazione e applicazione della recidiva e della continuazione fallimentare, inclusa l'asserita applicazione di un duplice aumento anziché di un unico aumento per l'aggravante continuazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto il primo motivo relativo alla sussistenza del dolo, condividendo la valutazione della Corte di appello che ha fondato il convincimento su fatti e circostanze non contestati (donazione, scorporo patrimoniale dopo emersione irregolarità fiscali, tenuta contabile irregolare). Tuttavia ha accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha valutato espressamente la memoria difensiva depositata in udienza sul trattamento sanzionatorio; ciò ha inciso sulla congruità della motivazione in punto di pena. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il giudizio è rinviato per nuovo esame su quel punto; per il resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplina la possibilità di svolgere requisitoria scritta e la regolamentazione temporanea delle discussioni orali: le parti non hanno richiesto discussione orale e la Procura ha depositato requisitoria scritta, ammissibile ai sensi della norma.

  • codice di procedura penale, artt. 192 e 533

    artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa per censurare la motivazione sulla sussistenza del dolo; la Corte ha ritenuto le censure reiterative e non specifiche, confermando che la valutazione del dolo può fondarsi su elementi esterni e sulla sequenza fattuale.

  • Legge fallimentare, artt. 216 e 219

    Riguardano la disciplina della bancarotta e della continuazione fallimentare; la doglianza sulla corretta applicazione della continuazione (e dei correlati aumenti) è stata considerata rilevante in punto di trattamento sanzionatorio, motivo per cui la Cassazione ha annullato la parte relativa alla pena e disposto il rinvio.

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ammissibilità di motivi nuovi in Cassazione; i nuovi motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti dalla disposizione.

  • codice penale, art. 99

    Norma sulla recidiva; la contestazione della recidiva (in relazione alla data di fatti e sentenza di patteggiamento) è stata dedotta ma alla fine assorbita rispetto alla questione principale riconducibile alla pena.

Massime di principio

  • La sussistenza del dolo nei reati fallimentari può essere desunta logicamente da elementi esteriori (tempistica delle donazioni, scorpori patrimoniali dopo l'emersione di irregolarità fiscali, impossibilità di ottenere documenti indispensabili) e non richiede sempre una confessione esplicita della volontà dolosa.
  • Le censure reiterative già valutate in sede di merito e prive di specificità argomentativa sono in Cassazione spesso ritenute inammissibili o infondate: è necessario articolare criticità nuove e fondate sulla motivazione impugnata.
  • L'omessa valutazione espressa di memorie difensive depositate in udienza, specie se riguardano il trattamento sanzionatorio, può comportare l'annullamento parziale della sentenza perché incide sulla congruità e completezza della motivazione.
  • Le questioni sulla recidiva e sulla continuazione devono essere valutate con attenzione sulla base delle date rilevanti (data dei fatti, data della dichiarazione di fallimento, data di irrevocabilità di precedenti pene): errori nella determinazione del periodo possono influire sul regime aggravante o attenuante applicabile.
  • In materia di applicazione di aumenti per aggravanti (es. continuazione), occorre verificare che non si applichino duplicazioni di aumento quando la disciplina prevede un unico aumento cumulativo: eventuali errori su questo punto incidono direttamente sul trattamento sanzionatorio.
  • Se si ottiene l'annullamento limitato alla determinazione della pena, il procedimento viene rimesso al giudice di merito per nuovo esame esclusivamente su quel punto, salvo che rilevino altri profili di nullità; le altre statuizioni restano confermate.

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