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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14028/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da due sentenze della commissione tributaria regionale che avevano rigettato gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento INVIM notificato nel 1994. L'Agenzia ha proposto due ricorsi per cassazione, riuniti, contro sentenze identiche nel contenuto rese su impugnazioni relative al medesimo atto impositivo. La società contribuente si è costituita in uno dei due fascicoli, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. e per asserita mancanza di mandato all'Avvocatura dello Stato; nel merito ha chiesto il rigetto. I motivi del ricorso sono stati quattro: il primo denunciava la nullità delle decisioni per motivazione apparente, per essersi la CTR limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza esaminare gli specifici motivi di appello (superficie commerciale, aree scoperte, stato locativo dell'immobile), in violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e dell'art. 112 c.p.c.; gli altri motivi non sono stati esaminati perché ritenuti assorbiti dall'eventuale accoglimento del primo.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi perché relativi allo stesso avviso di accertamento. Ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente, escludendo sia l'improcedibilità/inammissibilità per mancato deposito degli atti rilevanti, sia la necessità di uno specifico mandato all'Avvocatura dello Stato per proporre il ricorso. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo che le sentenze della CTR fossero affette da motivazione meramente apparente, perché si erano limitate a un richiamo della decisione di primo grado senza alcuna autonoma valutazione dei motivi di appello specificamente dedotti. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. In conclusione, la Corte ha cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione di Taranto, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito è soddisfatto quando il ricorso alleghi la copia autentica della sentenza impugnata e richieda la trasmissione del fascicolo d'ufficio, senza necessità di un formalismo eccessivo se gli atti sono specificamente indicati nel ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente l'indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati e della loro presenza nel fascicolo di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione; la loro mancanza o mera apparenza integra vizio di nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione concisa ma effettiva; il mero richiamo a decisioni precedenti senza esame delle censure specifiche non è sufficiente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale; è nullo solo il provvedimento totalmente mancante, apparente, perplesso o incomprensibile.

  • artt. 7 e 36, d.lgs. 546 del 1992

    Richiamati quale parametro della completezza e correttezza della motivazione nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutte le domande e censure ritualmente proposte; l'omesso esame dei motivi di appello integra vizio della decisione.

  • art. 113 c.p.c.

    La decisione deve essere resa secondo diritto, previa effettiva valutazione delle questioni sottoposte al giudice.

  • art. 1 r.d. n. 1611 del 1933

    Concorre a fondare la rappresentanza e difesa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato senza necessità di mandato specifico per ciascun giudizio.

  • art. 45 r.d. n. 1611 del 1933

    Esclude che l'Avvocatura dello Stato debba munirsi di uno specifico mandato per proporre l'impugnazione nell'interesse dell'ente.

  • art. 12 l. n. 103 del 1979

    Eventuali divergenze interne all'ente sulla lite restano confinate al rapporto interno e non incidono sulla validità dell'atto processuale compiuto dall'Avvocatura.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza è meramente apparente quando il giudice si limita a un richiamo formale della decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi specifici di appello, con conseguente nullità della sentenza.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al "minimo costituzionale": è denunciabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • L'onere di deposito degli atti in cassazione non richiede un formalismo assoluto: è sufficiente che il ricorrente individui con precisione gli atti e ne indichi il contenuto essenziale, purché siano rintracciabili nel fascicolo di merito.
  • Per gli enti pubblici rappresentati dall'Avvocatura dello Stato non è necessario uno specifico mandato per ogni singolo giudizio; la proposizione del ricorso da parte dell'Avvocatura implica la presunzione di validità del consenso dell'ente.
  • L'omessa considerazione dei motivi di appello specificamente formulati comporta nullità della decisione per violazione del dovere di pronuncia e di motivazione effettiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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