Sentenza n. 14497/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da procedure speciali di reclutamento per operatori e vigili del fuoco, fondata sul mancato possesso dei requisiti psicofisici previsti per i ruoli operativi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la prova selettiva per l’assunzione di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato sottoposto ad accertamenti psicofisici ed escluso per alterazione dei parametri di composizione corporea e deficit uditivo, sulla base dell’art. 1, comma 1, lettere b) e f), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, relativo ai requisiti per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative. Ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 1 e la violazione dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023 e dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e difetto di proporzionalità. Secondo il ricorrente, la procedura riguardava il ruolo degli operatori, non destinati allo svolgimento delle funzioni operative di soccorso, sicché non era legittimo applicare i più rigorosi requisiti fisici previsti per tali funzioni. Ha inoltre impugnato la clausola del bando che richiamava gli accertamenti di cui all’art. 1 del d.m. n. 166/2019, nonché gli atti consequenziali e, con motivi aggiunti, il provvedimento di nomina nella parte relativa alla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
La decisione
Il ricorso principale è stato accolto. Il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione e parzialmente il bando, nella parte in cui imponeva ai candidati al ruolo degli operatori la verifica dei requisiti psicofisici previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019, anziché quelli stabiliti dall’art. 2 per i ruoli tecnico-professionali. Il giudice ha rilevato che i requisiti psicofisici devono essere correlati alle mansioni concretamente svolte. Le funzioni degli operatori, descritte dall’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, consistono in attività basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, amministrative e tecnico-manuali, e non presentano le peculiarità delle funzioni operative di soccorso proprie del ruolo dei vigili del fuoco. L’applicazione dei requisiti più stringenti dell’art. 1 è stata quindi ritenuta sproporzionata e irragionevole, anche perché l’art. 2 del d.m. n. 166/2019 contiene una disciplina speciale coerente con il ruolo degli operatori. Il TAR ha inoltre considerato che l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023 prevedeva per gli operatori la valutazione ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione aveva dichiarato che, in caso di accoglimento del ricorso principale, avrebbe retrodatato la decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo al 30 dicembre 2025. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
La disposizione non può essere applicata ai candidati al ruolo degli operatori quando le mansioni da svolgere non hanno carattere operativo di soccorso e il decreto ministeriale prevede per essi una disciplina speciale.
art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali
È la disciplina applicabile all’accesso al ruolo degli operatori, in quanto coerente con le relative mansioni e non comprendente i più stringenti parametri fisici previsti per i ruoli operativi.
art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
Il personale ... avrebbe dovuto essere valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 166/2019
La norma individua per la procedura di reclutamento degli operatori il riferimento ai requisiti dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019.
art. 4 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell’ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive...
La disposizione descrive le funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco, distinguendole dalle funzioni basiche e di supporto proprie degli operatori.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale
Le mansioni degli operatori sono prevalentemente amministrative, tecnico-manuali e di supporto e non giustificano l’applicazione dei requisiti fisici previsti per il personale operativo di soccorso.
art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
I requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali devono essere proporzionati al profilo professionale e alle mansioni cui il dipendente sarà concretamente adibito.
considerando n. 18 direttiva 2000/78/CE
La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare
La fissazione di requisiti psicofisici per i servizi di soccorso è legittima se funzionale alle mansioni operative concretamente esercitate; non giustifica requisiti estranei alle funzioni del profilo professionale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali della pubblica amministrazione, i requisiti psicofisici devono essere parametrati alle mansioni concretamente proprie del profilo professionale oggetto di reclutamento; non è legittimo applicare automaticamente a un ruolo tecnico-professionale i requisiti più rigorosi previsti per ruoli operativi.
- Quando una disciplina regolamentare distingue tra requisiti per ruoli operativi e requisiti per ruoli tecnico-professionali, l’amministrazione deve applicare ai candidati la disciplina corrispondente alle effettive funzioni del ruolo, anche se il servizio appartiene a un corpo caratterizzato da compiti di soccorso.
- La clausola del bando che assoggetta candidati destinati a funzioni basiche o di supporto ai requisiti psicofisici propri del personale operativo è illegittima per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, se non è giustificata dalle mansioni concretamente esercitate.
- La legittimità dei requisiti psicofisici nei servizi di soccorso deve essere valutata in relazione all’insieme delle funzioni che il personale può essere chiamato a svolgere; la tutela del carattere operativo del servizio non consente di imporre requisiti non necessari per il profilo professionale interessato.
- La sopravvenuta dichiarazione dell’amministrazione di voler adottare, in caso di accoglimento del ricorso principale, un provvedimento conforme alla pretesa dedotta con motivi aggiunti può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sui motivi aggiunti.
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