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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34215/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa, apparente o illogica motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio aveva errato nella ricostruzione del contenuto della sentenza svizzera nei confronti dei coimputati, senza elementi specifici a carico dell'estradando; 2) violazione dell'art. 705 c.p.p., anche in relazione all'art. 606 lett. b), deducendo l'esistenza di un procedimento penale in Italia per gli stessi fatti; 3) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla rapina aggravata dall'uso di armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello di Milano, adeguandosi ai principi fissati dalla precedente sentenza di annullamento, avesse effettuato un esame documentale degli atti provenienti dall'autorità svizzera e avesse individuato elementi idonei a fondare la gravità indiziaria della partecipazione del Colloca alla rapina (tra cui la sentenza a carico dei coimputati e la dichiarazione accusatoria del Mistretta). Sul secondo motivo la Cassazione ha osservato che l'annullamento riguardava esclusivamente l'individuazione degli elementi di prova e non la presenza di procedimento penale nazionale; la Corte d'Appello ha altresì escluso l'esistenza di un procedimento in Italia basandosi su considerazioni di fatto e rilevando che una informativa dei Carabinieri non equivale all'iscrizione nel registro degli indagati. In tema di estradizione la Cassazione ha ricordato il limite della sua cognizione: l'esame è cartolare e non può travalicare in attività istruttoria di merito; quindi una diversa valutazione degli indizi non è sindacabile in questa sede se non per vizi di illogicità, che non sono emersi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per i vizi di motivazione (lett. e) e per errori denunciati nella ricostruzione dei fatti (lett. b); la Corte ha ritenuto che non sussistesse omessa o illogica motivazione tale da giustificare l'annullamento.

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla procedura di estradizione; la Corte ha sottolineato che la verifica in sede di rinvio non poteva estendersi a rilevare l'esistenza di un procedimento penale nazionale nei termini di un accertamento istruttorio esterno all'esame documentale.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato come obbligo del giudice di rinvio di indicare gli elementi di prova che giustificano la decisione; la Corte ha ritenuto tale obbligo adempiuto dalla Corte d'Appello.

  • art. 706 cod. proc. pen.

    Citato per definire l'estensione della cognizione della Corte di Cassazione in materia estradizionale: la giurisdizione "al merito" non impone attività istruttoria, essendo limitata all'esame documentale.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di adempimento procedurale indicata in ordine agli adempimenti successivi alla sentenza.

Massime di principio

  • In materia di estradizione la Corte di Cassazione ha una cognizione limitata e principalmente cartolare; non può sostituirsi al giudice di merito compiendo attività istruttoria nuova.
  • Se la Cassazione ha annullato una sentenza per carenza di individuazione degli elementi di prova, il giudice di rinvio è obbligato a indicare esplicitamente le fonti e gli elementi che motivano la decisione; una diversa lettura degli stessi elementi non costituisce automaticamente vizio di motivazione se non emerge illogicità manifesta.
  • La mera esistenza di una informativa di reato o di notizie raccolte dalle forze dell'ordine non equivale, di per sé, all'esistenza di un procedimento penale formalmente instaurato (iscrizione nel registro degli indagati); il giudice deve valutare tale distinzione nella verifica della sussistenza di procedimenti concorrenti.
  • Le doglianze circa l'insussistenza della gravità indiziaria attengono al merito della valutazione e, salvo profili di manifesta illogicità o violazione del principio del contraddittorio, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità in procedura estradizionale.
  • Per contestare con successo una motivazione come "apparente o illogica" è necessario dimostrare concretamente l'incoerenza logica o la mancanza di collegamento tra i fatti accertati e la decisione, non solo proporre una lettura alternativa degli atti.

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