Cassazione Penale, Sentenza n. 32988/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna (tentato omicidio aggravato, metodo mafioso, aggravanti varie) sollevando molteplici censure: carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (in particolare riguardo alla valutazione delle videoregistrazioni e delle intercettazioni), richiesta di derubricazione del reato da tentato omicidio a minaccia aggravata o lesioni (anche per desistenza), contestazione della sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dell'uso del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), inutilizzabilità delle intercettazioni in ambiente ospedaliero disposte d'urgenza, erroneo riconoscimento della recidiva eccessivo aumento per continuazione e diniego delle attenuanti generiche. In sintesi, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento o la riforma delle statuizioni di colpevolezza, delle qualificazioni giuridiche e del trattamento sanzionatorio, eccependo altresì vizi istruttori e valutazioni non congrue delle prove (rilievi balistici, filmati, intercettazioni, dichiarazioni della fonte confidenziale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità degli imputati fondata su rilievi balistici, videoregistrazioni e intercettazioni, nonché sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e sulla legittimità delle intercettazioni disposte d'urgenza. Tuttavia la Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente all'aggravante della premeditazione: ha ritenuto che gli elementi addotti non dimostrano la presenza, con la certezza richiesta, della premeditazione (distinta dalla mera preordinazione) e ha annullato senza rinvio la statuizione che l'aveva riconosciuta. Per effetto di tale annullamento la Corte ha disposto il rinvio degli atti alla Corte d'appello per la nuova valutazione del trattamento sanzionatorio (pena complessiva e aumento per continuazione) senza l'aggravante della premeditazione. Restano pertanto ferme, salvo rivalutazione delle pene, le condanne per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 c.1 n.3 c.p. ecc., e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.).
Norme richiamate
art. 110, art. 56, art. 575, art. 577 c.1 n.3 cod.pen.
Norme del codice penale che qualificano il tentativo (art.56) e il delitto di omicidio/tentato omicidio (artt. 575, 577). La Corte ha ritenuto provata la condotta tipica del tentato omicidio sulla base di rilievi balistici e modalità esecutive.
legge n. 895/1967 (articoli 2 e 4)
Norme in materia di armi e porto/ detenzione illegale: la disponibilità e l'uso dell'arma sono stati considerati elementi idonei a dimostrare l'idoneità dell'azione a cagionare la morte.
art. 416-bis.1 cod.pen.
Aggravante del "metodo mafioso"; la Corte ha interpretato la norma nel senso che tale aggravante può sussistere quando le modalità esecutive evocano concretamente la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche in assenza di accertata appartenenza ad associazione mafiosa.
art. 606 c.p.p.
"art. 606, comma 1, lett. c) ed e)"
Norme di legittimità che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi della motivazione). I ricorrenti hanno invocato tali censure; la Corte ha però ritenuto in gran parte infondate le doglianze sulla motivazione.
art. 192, secondo comma, c.p.p.
"oltre ogni ragionevole dubbio"
Principio della condanna in presenza di prove che escludano solo eventualità remote. La Corte ha ritenuto che il compendio indiziario (video, balistica, intercettazioni) raggiunga tale soglia per l'accertamento della responsabilità.
art. 56, comma 3 cod.pen.
Riguarda l'elemento soggettivo del tentato reato e la disciplina della desistenza. La Corte ha ritenuto che gli elementi balistici e il ritrovamento di un proiettile inesploso dimostrino che l'interruzione dell'azione non fu frutto di volontaria desistenza ma di cause indipendenti dalla volontà (inceppamento, fuga della vittima).
art. 81, quarto comma cod.pen. (e cod.proc.pen.)
Norme sul calcolo delle pene e sugli aumenti per reati concorrenti/continuazione; la Cassazione ha dichiarato inammissibile parte della censura relativa all'applicazione della recidiva reiterata e ha disposto il rinvio adita Corte d'appello per la rivalutazione del trattamento sanzionatorio dopo l'esclusione della premeditazione.
art. 132 e 133 cod.pen.
Norme relative all'irrogazione della pena e alle attenuanti generiche; i ricorrenti lamentavano la mancata concessione delle attenuanti ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata sul punto, salvo la rivalutazione complessiva delle pene a seguito dell'annullamento della premeditazione.
art. 620 cod.proc.pen.
"art. 620, comma 1, lett. l)"
Norma che consente l'annullamento senza rinvio per taluni profili; la Corte ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa all'aggravante della premeditazione.
Massime di principio
- La premeditazione aggravante richiede più della mera preordinazione: serve un radicamento dell'intento omicidiario per un apprezzabile lasso di tempo, con studio delle occasioni e organizzazione adeguata; la semplice preparazione immediata non è sufficiente.
- Le intercettazioni disposte d'urgenza sono utilizzabili se sussiste il fondato presupposto investigativo (identificazione incompleta, necessità di captazione immediata, clima di omertà) e il decreto di convalida del GIP deve risultare adeguatamente motivato.
- In sede di valutazione dell'idoneità probatoria, rilievi balistici e tracce materiali trovano grande peso nel ricostruire l'idoneità dell'azione a cagionare la morte e nell'escludere ipotesi di mera minaccia o di desistenza volontaria.
- Le videoregistrazioni, anche se con orari non perfettamente sovrapponibili o con qualità limitata, possono costituire indizi idonei se valutate nel loro complesso insieme ad altri elementi (coincidenze spazio-temporali, abbigliamento, caratteristiche fisiche); il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione indiziaria purché motivata.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova di appartenenza ad un'associazione mafiosa, quando le modalità esecutive del reato evocano la forza intimidatrice tipica di tali contesti e agevolano la consumazione del delitto (es. omertà, contesto di assoggettamento).
- La desistenza deve essere provata da elementi concreti che attestino l'interruzione volontaria del proposito criminoso; se l'interruzione deriva da cause indipendenti dalla volontà del reo (inceppamento arma, fuga della vittima) la derubricazione non è fondata.
- In cassazione non è consentito formulare una nuova valutazione dei fatti: il sindacato si limita a verificare la logicità, la completezza e l'autonomia della motivazione del giudice di merito; diverse interpretazioni alternative offerte dalla difesa non bastano se la motivazione è coerente.
- Se la Corte di legittimità annulla un aggravante e ciò incide sul trattamento sanzionatorio, è obbligatorio il rinvio al giudice di merito per la ricalcolazione della pena complessiva e di eventuali aumenti correlati.
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