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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37094/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mira a contrastare il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza delle istanze di applicazione delle misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare) relative alla pena di 1 anno e 10 mesi inflitta con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro per reati commessi nel 2020 (art. 23 legge 110/1975, artt. 697 e 648 c.p.). Il Tribunale di merito ha motivato il rigetto richiamando precedenti per reati in materia di stupefacenti del 2014, carichi pendenti (ricettazione e violazioni del codice della strada del 2014) e il recente arresto in flagranza il 29/12/2023 per detenzione illecita di stupefacenti, ritenendo che non sia emersa una revisione critica delle condotte e che sussista un marcato pericolo di recidiva. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: vizio di motivazione e motivazione apparente (violazione art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p.), travisamento della prova e mancata acquisizione della relazione comportamentale dell'UEPE, mancata considerazione del ravvedimento personale, violazione degli artt. 47 commi 2 e 7 dell'ordinamento penitenziario circa i presupposti per l'affidamento in prova, e violazione dell'art. 47-ter comma 1-bis ord. pen. con riferimento al diniego della detenzione domiciliare nonostante elementi a favore del reinserimento (assenza di legami con criminalità organizzata, giovane età, entità della pena, condizioni socio-economiche, appartenenza etnica, ammissione di responsabilità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia fornito una motivazione congrua e sufficiente, esercitando correttamente il potere discrezionale nel valutare l'inidoneità delle misure alternative rispetto alle esigenze di rieducazione e prevenzione. La decisione di merito ha valorizzato in modo logico e coerente i precedenti penali, le pendenze e soprattutto il recente arresto in flagranza, configurando un giudizio prognostico negativo sul rischio di recidiva. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse immune da vizi tali da consentire il sindacato in sede di legittimità e ha condannato il ricorrente alle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte non ha ritenuto che la decisione violasse il principio di ragionevole motivazione.

  • art. 125 comma 3 c.p.p.

    Invocato come parametro da cui ricavare l'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 47 ord. pen. (ordinamento penitenziario)

    Riferito ai criteri per l'ammissione all'affidamento in prova; la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa l'inidoneità dell'affidamento a garantire la rieducazione e la prevenzione della recidiva nel caso concreto.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivatamente escluso il beneficio alla luce del giudizio prognostico negativo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 23 legge 110/1975

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato condannato il ricorrente; citata nel quadro fattuale della vicenda.

  • art. 697 c.p.

    Articolo penale relativo ai fatti contestati; citato nel profilo sostanziale del reato.

  • art. 648 c.p.

    Articolo penale relativo al reato di ricettazione citato tra i precedenti/pendenze del ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013 "Barilà"; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000 "Buoncristiano")

    Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914

    Principi richiamati: in presenza di rilevanti precedenti e pendenze che delineano una propensione a delinquere, il giudice può legittimamente formulare un giudizio prognostico negativo sull'efficacia delle misure alternative; occorrono elementi positivi e concreti per ritenere che le misure alternative possano avere esito favorevole.

Massime di principio

  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nel valutare l'idoneità delle misure alternative; le sue valutazioni prognostiche sulla recidiva sono sindacabili in Cassazione solo se carenti, contraddittorie o illogiche.
  • Precedenti penali numerosi o recenti, nonché arresti in flagranza o pendenze per reati attinenti alla stessa fattispecie, sono elementi che giustificano un giudizio prognostico negativo e il rigetto delle misure alternative.
  • L'assenza di una relazione comportamentale dell'UEPE o di altri elementi positivi (progetti di trattamento, lavoro stabile, percorsi terapeutici, supporto familiare) può indebolire la domanda di benefici, ma la loro mancanza non è di per sé sempre decisiva se il Tribunale motiva adeguatamente la decisione.
  • Il ravvedimento dichiarato dal detenuto è un elemento valutabile ma, da solo, non basta a neutralizzare precedenti significativi o un episodio recente di reato; occorrono prove concrete di cambiamento duraturo.
  • Per massimizzare le possibilità di successo in casi simili è utile produrre prove positive di reinserimento (relazione UEPE aggiornata, percorsi terapeutici, lavoro, garanzie sociali) e contestare il provvedimento solo se la motivazione è effettivamente contraddittoria o carente.
  • I motivi di impugnazione basati sulla mera contestazione della valutazione prognostica del giudice di merito sono difficilmente accolti in Cassazione se la motivazione appare congrua e logicamente collegata alle risultanze processuali.

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