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Sentenza

Sentenza n. 1567/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia e ordinanza comunale di annullamento della SCIA e dell’AUA adottata quale atto conseguente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’interdittiva prefettizia, sostenendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 67 e 84 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché l’eccesso di potere, poiché il provvedimento sarebbe stato adottato sull’erroneo presupposto di una sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, in relazione alla disciplina regolamentare degli indici sintomatici, nonché degli artt. 92-ter e 94-bis del medesimo decreto, lamentando l’assenza di condanne rilevanti, una motivazione lacunosa e contraddittoria e la pretermissione del contraddittorio procedimentale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 94 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, lamentando la mancata valutazione dell’applicazione della prevenzione collaborativa e l’omessa esclusione di alcuni divieti e decadenze. Il ricorrente ha inoltre contestato l’ordinanza comunale quale atto consequenziale e ne ha chiesto l’annullamento, oltre all’esibizione degli atti presupposti e al risarcimento dei danni emergenti e del lucro cessante derivanti dall’inibizione dell’attività. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure rivolte alla propria ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Comune, ritenendo che il ricorso, letto non formalisticamente, contestasse l’ordinanza comunale sotto il profilo dell’illegittimità derivata, in ragione della sua stretta correlazione strutturale e funzionale con l’interdittiva prefettizia. Nel corso del giudizio la Prefettura ha ritirato in autotutela l’interdittiva, riconoscendo che il ricorrente non aveva riportato condanne per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., ma una sola condanna per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Per tale ragione il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di annullamento dell’interdittiva. Quanto all’ordinanza comunale, il ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione; il TAR ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità della relativa domanda. La domanda risarcitoria è stata invece rigettata perché non adeguatamente provata, non quantificata e non accompagnata dall’esperimento della tutela cautelare, ritenuto doveroso ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’interno, in ragione della soccombenza virtuale conseguente all’erroneo presupposto dell’interdittiva, e compensate nei confronti del Comune, considerata la natura vincolata del provvedimento comunale conseguente.

Norme richiamate

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell’interdittiva e agli effetti delle misure di prevenzione.

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’informazione antimafia interdittiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato per contestare il difetto o l’erroneità della motivazione dell’interdittiva.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione ai presupposti e agli elementi valutabili per l’adozione dell’interdittiva antimafia.

  • art. 92-ter d.lgs. 159/2011

    Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle censure sulla disciplina dell’interdittiva.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione agli effetti interdittivi e ai divieti e decadenze conseguenti all’informazione antimafia.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione alla prevenzione collaborativa, che il ricorrente assumeva dovesse essere valutata quale misura meno pregiudizievole.

  • art. 416-bis c.p.

    La Prefettura ha ritirato l’interdittiva dopo avere riconosciuto che il ricorrente non aveva riportato alcuna condanna per tale reato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal TAR quale fondamento della responsabilità risarcitoria e del necessario supporto probatorio della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare l’insufficienza della prova dei danni dedotti dal ricorrente.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto non accoglibile la domanda risarcitoria anche perché non era stata preceduta dall’esperimento della tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La sopravvenuta rimozione in autotutela di un provvedimento interdittivo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di annullamento di tale provvedimento.
  • Quando un provvedimento comunale è strettamente consequenziale a un’interdittiva antimafia, il ricorso può contestarlo anche mediante la deduzione dell’illegittimità derivata; non è necessaria una lettura formalistica che imponga censure autonome quando il rapporto di consequenzialità sia chiaramente prospettato.
  • La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione sull’atto comunale conseguente comporta l’improcedibilità della relativa domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa deve essere adeguatamente provata e quantificata; la mancata dimostrazione concreta del danno impedisce l’accoglimento della pretesa risarcitoria.
  • Nella controversia relativa a un’interdittiva antimafia successivamente ritirata, la soccombenza virtuale può essere valutata sulla base della motivazione dell’autotutela, mentre le spese possono essere compensate nei confronti dell’amministrazione che abbia adottato un atto comunale vincolato e consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoria

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