Sentenza n. 1567/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia e ordinanza comunale di annullamento della SCIA e dell’AUA adottata quale atto conseguente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’interdittiva prefettizia, sostenendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 67 e 84 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché l’eccesso di potere, poiché il provvedimento sarebbe stato adottato sull’erroneo presupposto di una sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, in relazione alla disciplina regolamentare degli indici sintomatici, nonché degli artt. 92-ter e 94-bis del medesimo decreto, lamentando l’assenza di condanne rilevanti, una motivazione lacunosa e contraddittoria e la pretermissione del contraddittorio procedimentale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 94 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, lamentando la mancata valutazione dell’applicazione della prevenzione collaborativa e l’omessa esclusione di alcuni divieti e decadenze. Il ricorrente ha inoltre contestato l’ordinanza comunale quale atto consequenziale e ne ha chiesto l’annullamento, oltre all’esibizione degli atti presupposti e al risarcimento dei danni emergenti e del lucro cessante derivanti dall’inibizione dell’attività. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure rivolte alla propria ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Comune, ritenendo che il ricorso, letto non formalisticamente, contestasse l’ordinanza comunale sotto il profilo dell’illegittimità derivata, in ragione della sua stretta correlazione strutturale e funzionale con l’interdittiva prefettizia. Nel corso del giudizio la Prefettura ha ritirato in autotutela l’interdittiva, riconoscendo che il ricorrente non aveva riportato condanne per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., ma una sola condanna per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Per tale ragione il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di annullamento dell’interdittiva. Quanto all’ordinanza comunale, il ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione; il TAR ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità della relativa domanda. La domanda risarcitoria è stata invece rigettata perché non adeguatamente provata, non quantificata e non accompagnata dall’esperimento della tutela cautelare, ritenuto doveroso ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’interno, in ragione della soccombenza virtuale conseguente all’erroneo presupposto dell’interdittiva, e compensate nei confronti del Comune, considerata la natura vincolata del provvedimento comunale conseguente.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell’interdittiva e agli effetti delle misure di prevenzione.
art. 84 d.lgs. 159/2011
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 3 l. 241/1990
Invocato per contestare il difetto o l’erroneità della motivazione dell’interdittiva.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione ai presupposti e agli elementi valutabili per l’adozione dell’interdittiva antimafia.
art. 92-ter d.lgs. 159/2011
Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle censure sulla disciplina dell’interdittiva.
art. 94 d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione agli effetti interdittivi e ai divieti e decadenze conseguenti all’informazione antimafia.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione alla prevenzione collaborativa, che il ricorrente assumeva dovesse essere valutata quale misura meno pregiudizievole.
art. 416-bis c.p.
La Prefettura ha ritirato l’interdittiva dopo avere riconosciuto che il ricorrente non aveva riportato alcuna condanna per tale reato.
art. 2043 c.c.
Richiamato dal TAR quale fondamento della responsabilità risarcitoria e del necessario supporto probatorio della domanda.
art. 2697 c.c.
Richiamato per affermare l’insufficienza della prova dei danni dedotti dal ricorrente.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto non accoglibile la domanda risarcitoria anche perché non era stata preceduta dall’esperimento della tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La sopravvenuta rimozione in autotutela di un provvedimento interdittivo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di annullamento di tale provvedimento.
- Quando un provvedimento comunale è strettamente consequenziale a un’interdittiva antimafia, il ricorso può contestarlo anche mediante la deduzione dell’illegittimità derivata; non è necessaria una lettura formalistica che imponga censure autonome quando il rapporto di consequenzialità sia chiaramente prospettato.
- La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione sull’atto comunale conseguente comporta l’improcedibilità della relativa domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
- La domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa deve essere adeguatamente provata e quantificata; la mancata dimostrazione concreta del danno impedisce l’accoglimento della pretesa risarcitoria.
- Nella controversia relativa a un’interdittiva antimafia successivamente ritirata, la soccombenza virtuale può essere valutata sulla base della motivazione dell’autotutela, mentre le spese possono essere compensate nei confronti dell’amministrazione che abbia adottato un atto comunale vincolato e consequenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →