Ordinanza n. 1503/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento del 12.2.2026 di esclusione dalla procedura per l’affidamento del servizio di O.E.P.A.C. (operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione) a favore degli alunni con disabilità - anni scolastici 2025/2026 -2026/2027 2027/2028 del Comune di Palombara Sabina CIG B9C703DBAE in uno alla relativa comunicazione; b) dei verbali di gara, con particolare riferimento al verbale n. 1 – 2^ parte del 12.2.2026 nella parte in cui ha disposto l’esclusione della Raggio di Sole; c) ove esistente, del provvedimento di esclusione del Comune di Palombara Sabina; d) del provvedimento di nomina della commissione; e) della determina di indicazione della gara e della determina a contrarre; f) per quanto lesiva, della lex specialis di gara comprensiva di bando, disciplinare e capitolato così come interpretati dalla stazione appaltante e in particolare degli artt. 6, 6.2 e 14; g) ove intervenuta, della determina di aggiudicazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio eventualmente sottoscritto al fine del subentro della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione a favore di alunni con disabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa sociale ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara, unitamente ai verbali di gara, agli atti di indizione e di nomina della commissione, alla lex specialis e all'eventuale aggiudicazione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, in particolare, la censura relativa all'esclusione determinata dalla formazione della referenza bancaria in data successiva al termine ultimo di presentazione delle offerte. La ricorrente ha sostenuto, in via cautelare, che tale referenza non costituisse un autonomo requisito di capacità economica e finanziaria, ma un documento destinato ad attestare requisiti economici sostanziali di partecipazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. e ha confermato l'ammissione con riserva già disposta in sede monocratica. Ha ritenuto sussistente il periculum, poiché l'offerta della ricorrente non risultava ancora esaminata e occorreva mantenere gli effetti della misura cautelare per consentirne la partecipazione alla procedura. Ha ravvisato, prima facie, la non manifesta infondatezza delle censure, soprattutto di quella concernente la referenza bancaria: non sembra sostenibile che tale documento, se formato dopo il termine di presentazione delle offerte, integri di per sé un autonomo requisito di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 36/2023, potendo invece avere funzione meramente attestativa della sussistenza di requisiti economici sostanziali. L'ammissione resta cautelare e con riserva, senza definizione del merito dell'impugnazione. È stata fissata l'udienza pubblica del 9 giugno 2026. Le spese della fase sono state compensate; il dispositivo non pone ulteriori spese a carico delle amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ne ha fatto applicazione accogliendo l'istanza e confermando l'ammissione con riserva.
art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione al decreto presidenziale monocratico che aveva disposto la precedente ammissione cautelare della concorrente.
art. 100 d.lgs. n. 36/2023
Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere distinto dalla documentazione utilizzata per comprovarne la sussistenza; una referenza bancaria formata successivamente al termine di presentazione delle offerte non appare, di per sé, un autonomo requisito sostanziale di partecipazione.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare dell'esclusione da una gara, sussiste il periculum in mora quando l'offerta dell'operatore escluso non sia ancora stata esaminata e la misura cautelare possa conservarne la possibilità di partecipare alla procedura, evitando che la prosecuzione della gara renda inutilmente gravosa la tutela di merito.
- La referenza bancaria utilizzata per comprovare la capacità economica e finanziaria non coincide necessariamente con il requisito sostanziale di partecipazione: la sua formazione successiva al termine di presentazione delle offerte non determina automaticamente l'inesistenza del requisito, quando il documento abbia funzione attestativa e non costituisca esso stesso un autonomo requisito richiesto dalla lex specialis.
- In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può confermare in sede collegiale l'ammissione con riserva già disposta con decreto monocratico, lasciando impregiudicata la decisione sul merito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →