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Sentenza

Sentenza n. 1788/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di nullaosta al lavoro subordinato, datato -OMISSIS- e notificato in data 29.08.2025, emanato dalla Prefettura di Torino, Sportello Unico per l’Immigrazione; - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente in particolare, per quanto occorrer possa, il provvedimento di rigetto, a oggi non conosciuto, dell’istanza di riesame in autotutela del provvedimento che qui si impugna, presentata in data -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202503087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di nullaosta al lavoro subordinato, nonché il diniego dell’eventuale istanza di riesame in autotutela

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Torino, Sportello Unico per l’Immigrazione, con cui era stata rigettata l’istanza di nullaosta al lavoro subordinato. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare del TAR, la Prefettura ha rilasciato il nulla osta precedentemente negato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione, dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare, ha rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato oggetto della controversia, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate per l’apprezzabile intervento in autotutela dell’Amministrazione e per la peculiarità della vicenda. È stato tuttavia riconosciuto al ricorrente il diritto al rimborso del contributo unificato da parte dell’Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    rimborso del contributo unificato

    Anche in caso di compensazione delle spese di lite, il contributo unificato è posto a rimborso in favore del ricorrente da parte dell’Amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’Amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adozione in autotutela di un provvedimento favorevole al ricorrente può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando, nei casi previsti, la rifusione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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