Cassazione Penale, Sentenza n. 450/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procedimento trae origine da un ordine del Magistrato di sorveglianza del 28/09/2021, che, accogliendo il reclamo del detenuto Casamonica, aveva disposto che la Direzione carceraria adottasse accorgimenti tecnici sugli impianti di ricezione e sul telecomando per consentire la visione di canali televisivi aggiuntivi (TV8, Focus, Canale 34 e altri), disapplicando la circolare DAP del 2/10/2017 e il regolamento interno del reparto. Il D.A.P. (con la Casa circondariale e il Ministero) ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 24/03/2022 innanzi alla Corte di cassazione, articolando due motivi: 1) violazione dell'art. 35-bis (e correlati) dell'Ordinamento penitenziario, deducendo l'inammissibilita della tutela giurisdizionale quando è in gioco non il diritto ma le modalita del suo esercizio rimesse a discrezionalita amministrativa; 2) falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parita di trattamento, sostenendo che in regime differenziato (art. 41-bis) possono operare deroghe per esigenze di controllo dei flussi informativi esterni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il magistrato di sorveglianza deve preliminarmente qualificare il reclamo verificando se la pretesa del detenuto verta su una situazione di diritto soggettivo (come indicato dall'art. 69, comma 6, lett. b) dell'Ord. Pen.) e se esista una correlazione tra tale posizione e la condotta dell'Amministrazione. Se tale correlazione manca, il reclamo deve essere qualificato come generico ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5, Ord. Pen., e la tutela giurisdizionale non è esperibile. Alla luce di tale principio la Corte ha concluso che il magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza hanno pronunciato fuori dai limiti della giurisdizione; di conseguenza la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del 24/03/2022 e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 28/09/2021. L'ulteriore motivo di impugnazione è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Il magistrato di sorveglianza deve verificare se la pretesa dedotta dal detenuto corrisponda a una situazione di diritto soggettivo e se vi sia correlazione con la condotta dell'Amministrazione; tale valutazione è preliminare per individuare la giurisdizione.
art. 35, comma 1, n. 5, Ordinamento penitenziario
I reclami che risultano generici, ossia non rientranti nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale (perché attengono alle modalita di esercizio dei diritti e non all'esistenza del diritto), devono essere dichiarati inammissibili e non possono essere valutati dalla giurisdizione penitenziaria.
art. 41-bis, Ordinamento penitenziario
Il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis può legittimare limitazioni o deroghe a talune forme di trattamento o fruizione di prestazioni (anche informative) per esigenze di controllo e sicurezza; tali misure rientrano nelle competenze dell'Amministrazione.
Circolare DAP 2 ottobre 2017
La circolare disciplina l'offerta televisiva autorizzata in regime detentivo; le decisioni dell'Amministrazione che si attestano su tale circolare riguardano le modalita di esercizio del diritto all'informazione e, se disattese, la controversia può essere qualificata come attinente a discrezionalita amministrativa.
Regolamento interno del reparto
Le disposizioni interne sugli impianti e l'accesso a servizi (es. canali TV) rientrano nella gestione organizzativa dell'istituto penitenziario e nella discrezionalita amministrativa, salvo che non rechino offesa a un diritto soggettivo riconosciuto.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (citato in giurisprudenza richiamata)
Consente la declaratoria d'inammissibilita de plano del reclamo giurisdizionale quando il reclamo e' generico e non rientra nella tutela giurisdizionale; principio richiamato come orientamento consolidato.
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza deve sempre qualificare preliminarmente la natura giuridica del reclamo: se la pretesa concerne l'esistenza di un diritto soggettivo la giurisdizione puo' intervenire; se riguarda solo le modalita di esercizio del diritto, e' spesso materia di discrezionalita amministrativa e il reclamo va dichiarato generico/inammissibile.
- Le misure organizzative e tecniche adottate dall'Amministrazione penitenziaria (es. limitazioni o attivazioni di canali televisivi) rientrano normalmente nelle modalita di esercizio del diritto all'informazione e possono essere sottratte al sindacato giurisdizionale se non ledono un diritto essenziale o specificamente tutelato.
- In regime differenziato ex art. 41-bis le esigenze di controllo dei flussi informativi esterni possono giustificare deroghe o restrizioni, e tali scelte amministrative hanno ampio margine di discrezionalita.
- Il reclamo del detenuto puo' essere efficace davanti al giudice solo se dimostra un pregiudizio a una posizione giuridica soggettiva qualificata (per esempio negazione dell'accesso alla stampa o lesione di diritti fondamentali), non se chiede modifiche delle modalita tecniche di fruizione di servizi.
- Se il magistrato di sorveglianza oltrepassa i limiti della propria giurisdizione ordinando interventi su materie di gestione tecnica/organizzativa, la Cassazione puo' annullare i provvedimenti senza rinvio.
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