Risoluzione n. 482 del 29/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo da usare nel modello F24 per versare le somme dovute quando il contribuente aderisce agli inviti a comparire previsti dall’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 218/1997, indicando anche le regole di compilazione e la decorrenza operativa.
Istituzione di codici tributo F24 per adesione agli inviti al contraddittorio
Istituzione dei codici tributo per l’adesione agli inviti a comparire
La risoluzione definisce i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle somme dovute a seguito di adesione agli inviti al contraddittorio. L’intervento discende dalla modifica dell’art. 5 del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introdotta dall’art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che consente al contribuente di aderire ai contenuti dell’invito a comparire mediante comunicazione all’ufficio competente e pagamento entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Quadro normativo e finalità
La disposizione si colloca nell’ambito dell’accertamento con adesione e serve a rendere possibile il versamento, con le modalità dell’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, delle somme risultanti dagli inviti a comparire emessi dagli uffici delle entrate. La risoluzione ha quindi una funzione eminentemente operativa: consente la corretta esposizione dei pagamenti nel modello F24, sezione "Erario".
Modalità di versamento nel modello F24
I codici tributo devono essere indicati esclusivamente nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza degli "Importi a debito versati". La risoluzione precisa inoltre che i campi del modello vanno compilati secondo le informazioni riportate nell’invito a comparire.
In particolare:
- i campi "codice ufficio", "codice atto", "codice tributo" e "anno di riferimento" sono valorizzati con i dati contenuti nell’invito;
- per i codici tributo che richiedono anche il codice regione o il codice ente locale, tali dati vanno inseriti nel campo "rateazione/regione/prov./mese di riferimento";
- per questi ultimi, i codici delle regioni, province autonome ed enti locali sono reperibili nelle tabelle pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Codici tributo istituiti
La risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 9912: IRPEF e relativi interessi - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9913: IRPEG/IRES e relativi interessi - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9914: altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9915: ritenute alla fonte e relativi interessi - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9916: IVA e relativi interessi - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9917: sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9918: addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9919: sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale regionale all’IRPEF - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9920: IRAP e relativi interessi - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9921: sanzione e altre somme relative all’IRAP - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9922: addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97;
- 9923: sanzione e altre somme dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF - adesione all’invito a comparire, art. 5, c. 1-bis, D.lgs. 218/97.
Compilazione specifica dei campi accessori
Per i codici tributo 9912-9917 il campo relativo a "rateazione/regione/prov./mese di riferimento" non va compilato.
Per i codici tributo 9918-9919-9920-9921 il campo deve contenere il codice regione; per i codici 9922-9923 deve contenere il codice ente locale. In entrambi i casi i codici vanno tratti dalle tabelle:
- T0: codici delle Regioni e delle Province autonome;
- T1: codici degli enti locali.
Decorrenza operativa
I codici tributo istituiti dalla risoluzione sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, cioè alla data del 29 dicembre 2008.
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