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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38631/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Denuncia di conflitto positivo di competenza sollevata dalla difesa di Massimo Ciardi per la contemporanea pendenza di due procedimenti: presso il Tribunale di Roma procedimento per reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216, 219, 223 R.d. 267/42 e connessi) con imputato Ciardi quale legale rappresentante della Carni e Alimentari DOC s.r.l. fallita, e presso il Tribunale di Padova procedimento per vari episodi di truffa continuata aggravata e truffa aggravata continuata riferiti ai medesimi fatti. La difesa sosteneva che il reato di bancarotta fraudolenta assorbe la truffa ai sensi dell'art. 15 c.p., configurando litispendenza per continenza e quindi conflitto di competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il conflitto di competenza insussistente e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Roma. La Corte ha ritenuto che il conflitto positivo presuppone l'identità ontologica del fatto (stesso fatto, stessa persona) e che l'istituto mira a evitare violazioni del principio ne bis in idem; nel caso di specie, invece, sussisteva compatibilità tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta e di truffa, che risultano naturalisticamente differenziate e possono concorrere (formalmente o materialmente), per cui non ricorreva identità del fatto né continenza eliminante. Pertanto la doglianza difensiva basata sull'assorbimento della truffa dalla bancarotta è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che autorizza la trasmissione alla Corte di cassazione della denuncia di conflitto di competenza tra giudici; qui usata come base per il deferimento del conflitto alla Corte.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Richiamato quale norma che ha consentito la requisitoria scritta del Pubblico Ministero (Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello); utilizzata in sede procedurale per la presentazione della posizione del Pubblico Ministero sulla questione di conflitto.

  • art. 15 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che un reato (bancarotta fraudolenta) assorbirebbe la truffa; la Corte ha valutato che tale assunto non regge nella fattispecie, non essendo sufficiente la mera attinenza logica ma dovendosi verificare l'identità naturalistica dei fatti.

  • artt. 216, 219, 223 R.d. 267/42 (legge fallimentare)

    Norme che individuano i reati fallimentari contestati a Roma (bancarotta fraudolenta e connesse); la Corte ha ritenuto tali fattispecie naturalisticamente distinte rispetto alle truffe contestate a Padova, consentendo la concorrenza delle fattispecie.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio collegato al divieto di secondo giudizio, a sostegno della finalità del ne bis in idem che giustifica l'istituto del conflitto positivo di competenza.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Citato insieme all'art. 649 quale norma che riflette la tutela contro la pluralità di sentenze sulla stessa reiudicanda, richiamata per spiegare la ratio del conflitto di competenza.

  • Principio del ne bis in idem

    Principio di diritto secondo cui non possono essere instaurati più procedimenti o pronunciate più decisioni per lo stesso fatto imputato alla stessa persona; condizione necessaria per l'ammissibilità del conflitto positivo è quindi l'identità ontologica del fatto.

Massime di principio

  • Il conflitto positivo di competenza richiede l'identità ontologica del fatto (stesso fatto attribuito alla stessa persona); non è strumento per decidere mere questioni di competenza o connessione di fatti diversi.
  • La continenza può giustificare conflitto solo se esiste una vera identità naturalistica delle condotte o un assorbimento reale di una fattispecie nell'altra; la semplice attinenza o collegamento logico non è sufficiente.
  • Reati che, pur riferendosi a un medesimo contesto economico, sono naturalisticamente differenti (es. truffa che precede e determina una successiva distrazione di beni e bancarotta fraudolenta) possono concorrere e non comportano automaticamente litispendenza per continenza.
  • La valutazione sull'eventuale assorbimento di una fattispecie in un'altra è di merito e richiede accertamento fattuale: l'eccezione di conflitto non sostituisce tale valutazione se manca l'identità del fatto.
  • Proceduralmente, la segnalazione di conflitto viene trasmessa alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 30 c.p.p.; il Pubblico Ministero può formulare osservazioni scritte e la Corte decide se dichiarare sussistente o insussistente il conflitto, restituendo gli atti al giudice competente se insussistente.

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