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Circolare

Circolare INAIL n. 41 del 12 giugno 1991

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie professionali e le lesioni causate dall azione dei raggi X e delle sostanza radioattive. Classificazione del radioisotopo iodio 125.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il corretto inquadramento assicurativo del radioisotopo iodio 125 ai fini del premio dovuto per l’assicurazione obbligatoria dei medici esposti a radiazioni ionizzanti. Superando l’orientamento applicato con la circolare n. 20/1984, l’INAIL recepisce il parere del Ministero del lavoro del 16 febbraio 1991: lo iodio 125, se allo stato di elemento o di ioduro inorganico, va classificato nel gruppo II; se invece è presente in molecole organiche, resta nel gruppo I. L’adeguamento deve avvenire dalla data del 16 febbraio 1991, con il caveat che classificazione e decorrenza sono provvisorie in attesa del recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive Euratom richiamate.

Assicurazione obbligatoria dei medici contro i danni da raggi X e sostanze radioattive: classificazione dello iodio 125

Assicurazione obbligatoria dei medici e classificazione dello iodio 125

La circolare interviene sul regime assicurativo applicabile ai medici esposti ad azioni dei raggi X e delle sostanze radioattive, con particolare riguardo alla classificazione del radioisotopo iodio 125 ai fini del premio assicurativo. Il documento aggiorna l’orientamento operativo dell’Istituto alla luce di un successivo chiarimento ministeriale.

Quadro precedente e problema applicativo

Con la circolare n. 20/1984 l’INAIL aveva dettato criteri per i nuclidi radioattivi non ricompresi nella tabella allegata al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 19 luglio 1967 e per i quali la radiotossicità fosse sconosciuta o controversa. In base a tale criterio, tali nuclidi dovevano essere considerati appartenenti al gruppo I, ossia quello dei nuclidi di radiotossicità molto elevata, fino a specifico inquadramento legislativo. Su questa base lo iodio 125, non incluso nella tabella, era stato collocato nel gruppo I.

Contestazioni dei datori di lavoro

Alcuni datori di lavoro hanno contestato il pagamento del premio richiesto per lo iodio 125 così inquadrato, sostenendo che la classificazione adottata dall’Istituto non fosse coerente con la prassi normativa di altri paesi europei ed extraeuropei, nei quali lo iodio 125 viene qualificato come sostanza a "radiotossicità elevata" e quindi ricondotto al gruppo II.

Chiarimento ministeriale sulla classificazione

A seguito dell’interpello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quest’ultimo ha precisato, con lettera del 16 febbraio 1991 allegata alla circolare, che lo iodio 125:

  • allo stato di elemento o di ioduro inorganico può essere classificato nel gruppo II;
  • se presente in molecole organiche deve continuare a essere classificato nel gruppo I.

Decorrenza dell’adeguamento e natura provvisoria

Le Unità operative devono conformarsi a tale orientamento a decorrere dal 16 febbraio 1991. La circolare, tuttavia, sottolinea che la soluzione adottata e la stessa data di decorrenza hanno carattere provvisorio e non definitivo, poiché si è in attesa del recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive Euratom 80/836 del 15 luglio 1990 e 84/86 del 3 settembre 1984, relative alla protezione contro le radiazioni ionizzanti.

Punti principali

Contesto della precedente classificazione

Con la circolare n. 20/1984 erano state date istruzioni per i nuclidi radioattivi non compresi nella tabella del decreto ministeriale 19 luglio 1967 e di radiotossicità sconosciuta o controversa, stabilendo la loro collocazione nel gruppo I, cioè tra i nuclidi di radiotossicità molto elevata, fino a successivo inquadramento legislativo. In base a tale criterio lo iodio 125 era stato inizialmente trattato come appartenente al gruppo I.

Contestazioni dei datori di lavoro

Alcuni datori di lavoro hanno contestato la richiesta di pagamento del premio riferita allo iodio 125 classificato nel gruppo I, sostenendo che la normativa di molti paesi europei ed extraeuropei lo considera sostanza a radiotossicità elevata e quindi riconducibile al gruppo II.

Chiarimento del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato in merito, ha precisato con lettera del 16 febbraio 1991 che lo iodio 125 può essere classificato nel gruppo II quando si presenta allo stato di elemento o di ioduro inorganico. Resta invece classificato nel gruppo I quando è contenuto in molecole organiche.

Decorrenza dell’orientamento operativo

Le Unità operative devono uniformarsi all’orientamento ministeriale a decorrere dal 16 febbraio 1991, data della nota ministeriale richiamata dalla circolare.

Provvisorietà della disciplina

La circolare precisa che sia la classificazione sia la decorrenza devono intendersi provvisorie e non definitive, in attesa del recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive Euratom 80/836 del 15 luglio 1990 e 84/86 del 3 settembre 1984 in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti.

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