Circolare INAIL n. 40 del 10 giugno 1991
Determinazione per l'anno 1991 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina per il 1991 i minimali di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, applicando la variazione del costo della vita del 6,9% e i criteri di confronto con il minimale di legge. Disciplina inoltre le specificità di alcuni settori e categorie (industria, artigianato, cooperative, pesca, frangitura olive, lavoro a domicilio, domestico, istruzione pre-scolare e scolare, agricoltura), indicando importi giornalieri, annui e premi correlati. Vengono infine precisati gli effetti sulle prestazioni risarcitorie, con adeguamento delle indennità e delle rendite per eventi dal 1° gennaio 1991.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera 1991 e adeguamento retribuzioni convenzionali
Determinazione dei minimali retributivi e aggiornamento delle retribuzioni convenzionali per il 1991
La circolare definisce, per l'anno 1991, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, nonché gli adeguamenti delle retribuzioni convenzionali e dei premi assicurativi per le principali categorie interessate. Il provvedimento si fonda sulla variazione dell'indice del costo della vita pari al 6,9% e coordina tale dato con il minimale di garanzia previsto dalla normativa vigente.
Criteri generali di determinazione
La circolare richiama l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e la legge 26 settembre 1981, n. 537, precisando che la variazione del 6,9% deve essere utilizzata per il calcolo dei minimali contributivi 1991. Resta fermo il meccanismo dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in base al quale i limiti minimi non possono essere inferiori a L. 49.357, importo corrispondente al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1991, pari a L. 519.550.
Settore industriale, artigianato e categorie assimilate
Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 49.357. Lo stesso importo vale per i titolari di aziende artigiane, i soci di società tra artigiani lavoratori e i familiari coadiuvanti. Per tali soggetti la retribuzione minima annua è pari a L. 14.807.100, ottenuta moltiplicando il minimale giornaliero per 300. La circolare riporta inoltre i premi corrispondenti alle classi di rischio dall'I alla X. Per le posizioni assicurative artigiane già in vigore al 1° gennaio 1991, l'aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile viene effettuato soltanto dopo il consolidamento degli importi dovuti per l'autoliquidazione 1991.
Part-time e ipotesi particolari dell'art. 5 della legge n. 863/1984
Per le categorie di lavoratori con salari medi o convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a L. 25.978 e si applica anche ai lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in quanto la retribuzione prevista è considerata medio-convenzionale. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 16 e 17 del medesimo articolo, relative al part-time senza stipula del contratto per determinati settori, il limite giornaliero da assumere è pari a L. 20.782; qualora l'orario superi le quattro ore, torna applicabile il limite generale di L. 49.357.
Istruzione pre-scolare e scolare non statale
Per effetto del comma 20 dell'art. 5 della legge n. 863/1984, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983. I minimali di retribuzione giornaliera devono quindi essere aggiornati esclusivamente in base alla legge n. 537/1981. Per il 1991 i valori sono: impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 50.530; impiegati docenti e non docenti L. 23.340; operai L. 18.660. Le retribuzioni annue si ottengono moltiplicando per 300 tali importi.
Per l'istruzione scolare non statale, la disposizione del comma 20 non si applica e continua dunque il confronto tra i minimali derivanti dalla legge n. 537/1981 e quelli stabiliti dall'art. 7 della legge n. 638/1983. Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, le Sedi devono acquisire gli elementi utili per il corretto calcolo del premio annuo, tenendo conto del settore di insegnamento, dell'orario giornaliero, delle eventuali funzioni direttive e dell'applicazione dei commi 16 e 17 dell'art. 5 della legge n. 863/1984. I premi speciali unitari sono determinati sulla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che decorre dal 1° novembre al 31 ottobre.
Servizi domestici e familiari
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni previste dall'art. 22 della legge n. 843/1978, soggette all'art. 1 della legge n. 895/1980, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni calcolate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 153/1969 e maggiorate, dal 1° gennaio 1985, del 50% delle misure vigenti a tale data, in base all'art. 10 della legge n. 887/1984. Le nuove retribuzioni sono indicate nella tabella allegato n. 2.
Categorie speciali: cooperative, pesca, frangitura delle olive e lavoro a domicilio
La circolare dettaglia diverse ipotesi particolari:
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni o aggregati non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: retribuzione giornaliera L. 49.357;
- soggetti allo stesso D.P.R.: retribuzione giornaliera L. 26.530, con premi minimi a persona differenziati per trimestre o per il primo trimestre, secondo la categoria;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250: retribuzione giornaliera L. 26.530 e premio minimo mensile di L. 31.700;
- addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive: retribuzione giornaliera L. 49.357 e, dalla campagna olearia 1991/1992, premi minimi distinti per frantoi di tipo A e B, con importi diversi per lavori fino a 30 giorni o per l'intera campagna;
- lavoratori soci di società o enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti al D.P.R. n. 602/1970: retribuzione giornaliera L. 26.530, con calcolo del premio secondo le istruzioni della tariffa ordinaria e il periodo occupazionale mensile fissato dal D.M. 4 aprile 1989;
- lavoratori a domicilio: retribuzione giornaliera L. 49.357.
Settore agricolo
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è fissata in L. 42.520, in applicazione dell'indicizzazione annuale prevista dall'art. 1 della legge n. 537/1981.
Effetti sulle prestazioni assicurative e risarcitorie
La circolare precisa infine gli effetti dei nuovi minimali sul piano delle prestazioni. Per l'indennità per inabilità temporanea assoluta, il calcolo va adeguato alle nuove misure per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1991 e per quelli per i quali, a tale data, il trattamento economico sia ancora in corso. Per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi devono essere assunti per la liquidazione delle prestazioni relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1991, poiché per gran parte delle categorie risultano superiori al minimale del settore industriale applicabile nel periodo 1° luglio 1989 - 30 giugno 1991, pari a L. 42.553.
Punti principali
Criteri generali di determinazione dei minimali 1991
La circolare prende a base la variazione percentuale dell'indice del costo della vita per il 1991, pari al 6,9%, da utilizzare ai sensi della legge n. 537/1981 per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera. Tali limiti, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, non possono essere inferiori a L. 49.357, corrispondenti al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1991 (L. 519.550).
Settore industriale e categorie assimilate
Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale, nonché per titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori e familiari coadiuvanti, la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 49.357, con retribuzione minima annua pari a L. 14.807.100. Sono riportati i premi corrispondenti alle classi di rischio dall'I alla X. Per le posizioni assicurative artigiane in vigore al 1° gennaio 1991, l'aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile viene effettuato solo dopo il consolidamento degli importi dovuti per l'autoliquidazione 1991.
Lavoratori a tempo parziale e casi particolari dell'art. 5 L. n. 863/1984
Il minimo di L. 25.978 previsto per categorie con salari medi o convenzionali si applica anche ai lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell'art. 5 della L. n. 863/1984, essendo la retribuzione considerata medio-convenzionale. Nei casi dei commi 16 e 17 del medesimo articolo, relativi al part-time senza contratto in specifici settori, il minimo giornaliero è pari a L. 20.782; se l'orario supera le quattro ore, si applica il minimo generale di L. 49.357.
Istruzione pre-scolare e istruzione scolare non statale
Nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'art. 7, comma 1, della L. n. 638/1983; i minimali vanno quindi aggiornati solo secondo la L. n. 537/1981. Per il 1991 sono indicati: impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 50.530, impiegati docenti e non docenti L. 23.340, operai L. 18.660, con retribuzioni annue calcolate moltiplicando per 300 tali importi. Per l'istruzione scolare non statale, invece, continua il confronto tra i minimali ex L. n. 537/1981 e quelli dell'art. 7 L. n. 638/1983.
Servizi domestici e familiari
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'art. 22 della L. n. 843/1978, soggette alla disciplina dell'art. 1 della L. n. 895/1980, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni ex art. 19 L. n. 153/1969 e maggiorate, dal 1° gennaio 1985, del 50% delle misure vigenti a tale data, ai sensi dell'art. 10 L. n. 887/1984. Le nuove misure sono rinviate alla tabella allegato n. 2.
Categorie speciali: cooperative, pesca, frantoi, lavoro a domicilio
La circolare indica per varie categorie specifiche la retribuzione giornaliera e i premi minimi: facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori in cooperative o aggregati non soggetti al D.P.R. n. 602/1970: L. 49.357 o, se soggetti al D.P.R., L. 26.530 con premi trimestrali/unitari distinti; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne: L. 26.530 e premio minimo mensile di L. 31.700; addetti alla frangitura e spremitura delle olive: L. 49.357 con premi minimi diversi per frantoi di tipo A e B, a seconda della durata dei lavori e dell'intera campagna olearia 1991/1992; lavoratori soci di società o enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970: L. 26.530, con calcolo del premio secondo le istruzioni della tariffa ordinaria e il periodo occupazionale mensile del D.M. 4 aprile 1989; lavoratori a domicilio: L. 49.357.
Insegnanti di scuole non statali: premi speciali unitari
Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, le Sedi devono acquisire i dati necessari per calcolare correttamente il premio annuo in base al settore di insegnamento, al numero di ore giornaliere, alle funzioni direttive eventualmente svolte e all'applicazione dei commi 16 e 17 dell'art. 5 L. n. 863/1984. I premi speciali unitari sono calcolati sulla retribuzione effettiva dell'anno scolastico 1° novembre-31 ottobre; per il 1990/1991 sono fornite tabelle distinte per insegnamento pre-scolare e scolare, con valori 1990 e 1991 e premio dovuto calcolato su due dodicesimi del 1990 e dieci dodicesimi del 1991.
Settore agricolo
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è fissata in L. 42.520, per effetto dell'indicizzazione annuale prevista dall'art. 1 della L. n. 537/1981.
Effetti sulle prestazioni assicurative e risarcitorie
Sul piano risarcitorio, l'indennità per inabilità temporanea assoluta va ricalcolata secondo le nuove misure per le fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1991 e per quelle in corso a tale data. Per le rendite da inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi devono essere assunti per la liquidazione delle prestazioni relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1991, in quanto per gran parte delle categorie superano il minimale del settore industriale rilevante nel periodo 1° luglio 1989 - 30 giugno 1991 (L. 12.766.000 : 300 = L. 42.553).
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