Cassazione Penale, Sentenza n. 10021/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/08/2025 che ha approvato il rendiconto della gestione della società N F S.r.l. nel periodo di amministrazione giudiziaria. La ricorrente contestava: a) la carenza documentale del progetto di rendiconto che impediva una verifica tecnica dei risultati esposti (mancanza di bilanci, documentazione sulla perdita della commessa da Valtur spa, assenza di documenti relativi agli atti esattoriali e al debito erariale); b) la violazione del contraddittorio, poiché il GIP aveva fondato la decisione su una nota e relativi allegati depositati dagli amministratori giudiziari l'08/07/2025 non messi a conoscenza della difesa; c) la violazione dell'iter procedurale previsto dall'art. 43 comma 4 d.lgs. n. 159/2011 e artt. processuali applicabili, ossia che, in presenza di contestazioni non meramente generiche, il giudice delegato doveva fissare l'udienza di comparizione innanzi all'organo collegiale competente e non procedere direttamente all'approvazione del rendiconto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (assorbendo il secondo) ritenendolo fondato. Ha statuìto che le contestazioni della ricorrente erano puntuali e rilevanti e, pertanto, il GIP avrebbe dovuto seguire la sequenza procedimentale prevista dall'art. 43 comma 4 d.lgs. n. 159/2011: verifica iniziale a cura del giudice delegato e, se le contestazioni permangono, fissazione dell'udienza innanzi al collegio competente per un contraddittorio pieno. L'omissione della fissazione dell'udienza collegiale e l'uso di atti non portati a conoscenza della difesa hanno determinato violazione del principio del contraddittorio e illegittimità dell'approvazione del rendiconto. La Corte ha inoltre chiarito che l'organo collegiale competente è quello del giudice che ha deciso sulla confisca o sulla restituzione dei beni (non il giudice che ha disposto il sequestro in fase di indagini preliminari). Di conseguenza, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Reggio Calabria per il prosieguo nel rispetto della corretta sequenza procedimentale e del contraddittorio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 43, comma 4
prescrizione dell'udienza di comparizione innanzi all'organo collegiale competente qualora le contestazioni al rendiconto permangono
Il procedimento di approvazione del rendiconto si articola in una fase iniziale di verifica a cura del giudice delegato e, se permangono contestazioni specifiche, in una fase successiva davanti al collegio; il giudice non può approvare direttamente il rendiconto se persistono contestazioni non generiche
disp. att. cod. proc. pen., art. 104 bis
richiamata nella motivazione in relazione alla disciplina del procedimento (se presente nel testo impugnato)
Utilizzata per richiamare regole procedurali connesse al contraddittorio e alla formazione degli atti nel procedimento di gestione dei beni sottoposti a misura
Massime di principio
- Se la difesa formula contestazioni puntuali e non generiche al progetto di rendiconto degli amministratori giudiziari, il giudice delegato deve fissare l'udienza collegiale (art. 43 comma 4 d.lgs. 159/2011) e non può approvare direttamente il rendiconto senza un contraddittorio pieno
- L'utilizzo, ai fini decisionali, di note o documenti non previamente comunicati alla parte interessata integra violazione del principio del contraddittorio e può determinare l'illegittimità del provvedimento
- La competenza a decidere sulle questioni connesse alla gestione dei beni sequestrati/confiscati si individua con riferimento al giudice che ha pronunciato sulla confisca o sulla restituzione dei beni, non semplicemente con riferimento al giudice che ha disposto il sequestro in fase di indagine
- La difesa che rileva carenze documentali dovrebbe chiedere formalmente integrazioni, chiedere l'acquisizione di consulenze tecnico-contabili e, se necessario, sollecitare la fissazione dell'udienza collegiale; l'inerzia o risposte meramente formali degli amministratori possono essere motivo di impugnazione
- In caso di inosservanza della sequenza procedurale o del contraddittorio, la via rimediale è l'annullamento con rinvio del provvedimento e la ripetizione dell'istruttoria nel rispetto delle garanzie difensive
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