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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2629

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2629 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/2489 della Commissione relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Spagna

Normativa europea32025R2629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la geografia delle restrizioni UE contro la peste suina africana, modificando gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla base dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. Le modifiche riflettono nuovi focolai, declassamenti o rivalutazioni del rischio in Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Estonia, Slovacchia, Grecia, Croazia e altri territori elencati. Viene inoltre abrogata la decisione di esecuzione (UE) 2025/2489 relativa alle misure provvisorie in Spagna, sostituendola con l’inserimento dell’area infetta negli allegati del regime permanente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica gli elenchi delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette per la peste suina africana nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con aggiornamento delle misure applicabili in vari Stati membri e abrogazione di una decisione provvisoria per la Spagna.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione interessati da focolai di peste suina africana e, in particolare, alle zone territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto. Riguarda suini selvatici e detenuti, nonché i relativi movimenti di animali e prodotti, nei territori classificati come zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle aree infette istituite a seguito di focolai in suini selvatici in Stati membri o zone precedentemente indenni. Non disciplina in modo generale tutti gli Stati membri, ma solo quelli e le aree specificamente elencati negli allegati; per la Spagna abroga la precedente decisione di esecuzione (UE) 2025/2489.

Modifica degli allegati sulle restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2629 aggiorna il sistema di zonizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 in materia di peste suina africana. L’intervento è adottato alla luce di un’evoluzione epidemiologica rapida e disomogenea nell’Unione, con nuovi focolai in suini selvatici e con alcune aree in cui il rischio è diminuito grazie all’efficacia delle misure di contenimento.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. Nei considerando viene richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di prevenzione e controllo per le malattie elencate, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che classifica le malattie di categoria A, B e C.

Logica delle misure: restrizioni territoriali e aree infette

Il meccanismo operativo resta quello del regolamento (UE) 2023/594: gli allegati I e II individuano rispettivamente le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree istituite come zone infette o comunque soggette a restrizioni a livello UE. Le delimitazioni sono costruite sulla base della situazione epidemiologica locale, della situazione complessiva dello Stato membro interessato, del rischio di ulteriore diffusione e degli orientamenti scientifici della Commissione sulla peste suina africana, tenendo conto anche delle regole WOAH.

Principali aggiornamenti geografici nell’allegato I

Il regolamento ridisegna numerose porzioni territoriali in diversi Stati membri.

  • In Spagna, a seguito del primo focolaio in suini selvatici in Catalogna, provincia di Barcellona, la zona infetta istituita dall’autorità competente viene inserita nell’allegato II, parte A.
  • In Germania sono mantenute e ridefinite ampie zone restrittive, soprattutto in Brandeburgo e Sassonia, con elenchi molto dettagliati di comuni e porzioni di territorio.
  • In Ungheria, alcuni nuovi focolai in suini selvatici nella contea di Pest comportano l’ampliamento e la rimodulazione delle zone restrittive I e II.
  • In Italia, due nuovi focolai in Emilia-Romagna portano alla riclassificazione di aree già soggette a restrizioni I verso la categoria II.
  • In Lettonia e Lituania, alcune aree passano da restrizioni più elevate a restrizioni meno severe o sono riperimetrate, in ragione dell’assenza di focolai nei suini detenuti per tre mesi, pur permanendo il rischio nei selvatici.
  • In Polonia, molte aree vengono spostate tra le diverse categorie di restrizione, con diverse soppressioni di zone I e ricalibrazioni in zone II e III, anche sulla base dell’assenza di focolai per dodici mesi in determinate aree.
  • In Slovacchia, Cechia, Grecia e Croazia restano previste zone soggette a restrizioni I o II in specifici distretti e comuni, con elenchi territoriali particolarmente granulari.

Aggiornamenti più rilevanti in Polonia

La Polonia è uno degli Stati membri maggiormente interessati. Il regolamento distingue con precisione tra zone I, II e III in varie voivodati, con passaggi di aree tra categorie in funzione dei nuovi focolai nei cinghiali e della diversa stabilità epidemiologica territoriale. In allegato II compare inoltre un’area istituita a livello dell’Unione come zona infetta nella zona di Piotrków Trybunalski e nei comuni limitrofi, con termine ultimo di applicazione indicato al 28.2.2026.

Aggiornamenti relativi alla Spagna

La parte II dell’allegato II istituisce, a seguito del focolaio in suini selvatici, una zona infetta in Spagna nella regione catalana, con elencazione dei municipi interessati nelle regioni di Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia e Bages. Questa soluzione sostituisce il regime provvisorio adottato con la decisione di esecuzione (UE) 2025/2489, ora abrogata.

Effetti giuridici

La sostituzione degli allegati del regolamento (UE) 2023/594 implica l’applicazione immediata delle nuove mappe di restrizione ai movimenti e alle misure sanitarie previste dal quadro UE sulla sanità animale. Per operatori della filiera suinicola, veterinari, imprese di macellazione, trasporto e commercializzazione, la rilevanza pratica è diretta: cambiano le aree soggette a vincoli, le condizioni di movimentazione e il regime applicabile alle attività nelle zone elencate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta di un’entrata in vigore immediata è giustificata nei considerando dall’urgenza della situazione epidemiologica e dall’esigenza di prevenire la diffusione della peste suina africana.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’allegato I ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con elenchi territoriali dettagliati per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e altri territori interessati. L’allegato II disciplina le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e sorveglianza, a seguito di focolai di peste suina africana in suini selvatici.

Spagna: area infetta nella Catalogna e abrogazione della decisione provvisoria

Per la Spagna, l’allegato II, parte A, include la zona infetta nella Comunità autonoma della Catalogna, provincia di Barcellona, a seguito del focolaio confermato il 28 novembre 2025 in suini selvatici. L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/2489, che aveva introdotto misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Spagna con validità limitata fino al 28 febbraio 2026.

Ricalibrazione delle zone restrittive in base al rischio epidemiologico

I considerando 10-23 spiegano che le modifiche derivano da nuovi focolai o dal miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree di Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. In particolare, alcune aree passano da zona I a zona II o da zona III a zona II, altre vengono aggiunte o soppresse, tenendo conto della presenza della malattia nei suini selvatici o, per determinate aree, dell’assenza di focolai nei suini detenuti per tre mesi o nei suini detenuti e selvatici per dodici mesi.

Criteri scientifici e fonti normative richiamate

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 per le misure di controllo delle malattie di categoria A in animali selvatici e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per la classificazione delle malattie. Le delimitazioni territoriali sono motivate anche in base agli orientamenti della Commissione sulla PSA e al codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in ragione dell’urgenza epidemiologica evidenziata nei considerando.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli veterinaripeste suina africanamovimentazione di animali e prodottimercato interno

Testo integrale

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