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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28801/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione, poi posto a fondamento di una cartella di pagamento, con cui l'Ufficio aveva riqualificato come "di lusso" l'immobile acquistato dal contribuente e aveva negato l'aliquota IVA agevolata, recuperando la maggiore imposta e irrogando la sanzione per omesso versamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata sul rilievo che l'accertamento della maggiore imposta non fosse ancora definitivo, sicché la sanzione non sarebbe stata dovuta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 e di altre disposizioni richiamate, sostenendo che la sanzione del 30% per omesso versamento della maggiore IVA si applichi anche prima della definitività della pretesa fiscale; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 17, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472/1997, contestando l'affermazione del giudice di merito secondo cui il contribuente avrebbe potuto accedere alla definizione agevolata della sanzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato, nei limiti indicati, il primo motivo, ma per ragioni diverse da quelle prospettate dall'Agenzia: ha osservato che il richiamo alle norme sull'imposta di registro era inconferente, perché la fattispecie riguardava l'IVA e doveva applicarsi l'art. 15 d.P.R. n. 602/1973, nella versione ratione temporis applicabile; in base a tale norma la riscossione a mezzo ruolo dell'IVA è consentita, per accertamenti non definitivi, nei limiti della metà, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo e della sanzione commisurata alla metà della maggiore imposta dovuta, dedotto quanto già versato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il riferimento all'art. 17 d.lgs. n. 472/1997 non integrava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ma solo un argomento speso dal giudice di appello. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    sanzione del 30% del tributo non versato

    La Corte ha rilevato che la norma non va esclusa solo perché la pretesa fiscale non sia definitiva; tuttavia, nel caso di IVA iscritta a ruolo per accertamento non definitivo, occorre coordinare la sanzione con la disciplina speciale della riscossione dell'imposta.

  • art. 17, commi 2 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Il richiamo alla definizione agevolata non costituiva autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ma mero argomento illustrativo, sicché la censura proposta è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per l'IVA, la riscossione a mezzo ruolo è consentita, in base ad accertamenti non definitivi, entro il limite della metà; la sanzione per il ritardato pagamento deve essere commisurata alla metà della maggiore imposta dovuta, dedotto quanto già versato.

  • art. 21, parte II, Tabella annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo nella motivazione della Corte; il riferimento alle norme sull'imposta di registro è stato giudicato inconferente rispetto alla fattispecie IVA.

  • artt. 55 e 56, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il richiamo a tali norme è stato ritenuto errato perché relative all'imposta di registro, non applicabili alla controversia concernente l'IVA.

  • nota II-bis, quarto comma, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Norma richiamata nel ricorso, ma ritenuta non pertinente dalla Corte in quanto la lite riguardava un recupero IVA e non la disciplina dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a IVA iscritta a ruolo sulla base di un accertamento non definitivo, la disciplina speciale della riscossione consente l'iscrizione a ruolo nei limiti previsti dalla legge e la sanzione per omesso o ritardato versamento va calibrata sulla porzione di tributo legittimamente esigibile.
  • Il giudice di legittimità può cassare la sentenza di merito quando questa abbia escluso l'applicazione della sanzione facendo leva su un presupposto non coerente con la disciplina speciale applicabile al tributo considerato.
  • La deduzione relativa a una norma processuale o sostanziale è inammissibile quando la norma invocata dal ricorrente non abbia costituito autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ma sia stata usata dal giudice solo come argomento accessorio.
  • Nel ricorso per cassazione la censura è scrutinabile quando l'esposizione dei fatti consenta di comprendere con chiarezza il significato della doglianza senza necessità di accesso ad atti esterni al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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