Cassazione Penale, Sentenza n. 13291/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza del giudice di pace ometteva l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria secondo l'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992 per valori di tasso alcolemico superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo fondato il motivo. Ha rilevato che la norma richiede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente quando ricorrono i presupposti di legge e che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in merito. Perciò ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo alla sanzione amministrativa accessoria e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo giudizio esclusivamente su tale punto.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992
"Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni…"
La Corte ha considerato la norma come imponendo l'applicazione dell'accessoria sospensione della patente quando il tasso alcolemico rientra nei limiti previsti; l'omissione della statuizione costituisce violazione di legge e vizia la sentenza.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento processuale del motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge) utilizzato dal Procuratore per impugnare l'omissione della sanzione amministrativa accessoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato sintetizzato conformemente al disposto di questo articolo (sintesi del motivo ai fini dell'esame di cassazione).
Massime di principio
- Quando la norma sostanziale prevede un'obbligatoria sanzione amministrativa accessoria collegata al reato/contravvenzione, il giudice penale è tenuto a pronunciarla espressamente; l'omissione è vizio rilevabile in cassazione.
- Il Procuratore può impugnare in Cassazione per violazione di legge (art. 606 c.p.p.) l'omissione di una sanzione obbligatoria; se il vizio è accertato la Corte annulla in parte qua e rinvia per nuovo giudizio limitato al punto mancante.
- Dopo l'annullamento parziale la decisione viene rimessa al giudice di merito in diversa composizione che dovrà decidere sulla sanzione mancante entro i limiti prescritti dalla legge.
- Il giudice di merito conserva, se previsto dalla norma, una discrezionalità solo nella determinazione della misura della sanzione entro il range legale; non può omettere l'applicazione dell'accessorio 'in ogni caso' previsto dalla norma.
- Nella redazione della sentenza il magistrato deve indicare espressamente tutte le sanzioni (penali e amministrative accessorie) e motivare l'applicazione e la misura, per evitare impugnazioni per omissione.
Testo integrale
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