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Ordinanza

Ordinanza n. 2304/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: riscontro negativo o comunque non satisfattivo di ISMEA a un'istanza di accesso agli atti relativa all'aggiudicazione di un fondo agricolo sito nel Comune di Vittoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso agli atti, previo annullamento del riscontro di ISMEA del 30 marzo 2026, relativo all'istanza presentata il 6 marzo 2026. La domanda riguardava, tra l'altro, documenti collegati all'aggiudicazione di un fondo sito a Vittoria, identificato catastalmente al foglio 86, particella 41 e censito da ISMEA con posizione 065R/00138. Nel procedimento amministrativo ISMEA aveva individuato un soggetto controinteressato, al quale aveva trasmesso la comunicazione prevista dall'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, ma non aveva comunicato al ricorrente le generalità del controinteressato. Il ricorso non risultava notificato a tale soggetto, sicché il Collegio ha esaminato d'ufficio la necessità di integrare il contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ha ritenuto che, quando l'amministrazione individua in sede procedimentale un controinteressato, il ricorso contro il diniego o il silenzio sull'accesso debba essere notificato anche a quest'ultimo; tuttavia, l'omessa notifica non determina l'inammissibilità del ricorso quando l'amministrazione non abbia comunicato all'istante le generalità necessarie per individuare il destinatario della notificazione. Poiché ISMEA aveva individuato sostanzialmente il controinteressato ma non ne aveva comunicato le generalità al ricorrente, il Collegio ha ordinato a ISMEA di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza le generalità dell'aggiudicatario del fondo e gli elementi necessari alla notifica. Ha quindi assegnato al ricorrente trenta giorni dal deposito per notificare il ricorso e l'ordinanza al controinteressato, nonché ulteriori quindici giorni dal perfezionamento della notifica per depositarne la prova. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990

    tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

    Sono controinteressati all'accesso i soggetti titolari di una posizione di riservatezza sui dati contenuti nei documenti richiesti, purché individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento.

  • art. 3 d.P.R. 184/2006

    fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi

    L'amministrazione deve individuare i controinteressati e comunicare loro l'istanza di accesso, mediante raccomandata o comunicazione telematica quando consentita.

  • art. 22 l. 241/1990

    La nozione legale di controinteressato rileva sia nel procedimento di accesso sia nella successiva fase giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato contro il diniego o il silenzio sull'istanza di accesso, il soggetto individuato dall'amministrazione come titolare di un diritto alla riservatezza sui documenti richiesti è controinteressato anche sul piano processuale e deve essere destinatario della notificazione del ricorso.
  • Se l'amministrazione non individua controinteressati nel procedimento di accesso, l'istante non è tenuto, a pena di inammissibilità, a notificare il ricorso ad altri soggetti; il giudice conserva tuttavia il potere-dovere di verificare d'ufficio l'esistenza di controinteressati e di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • L'omessa notifica del ricorso al controinteressato non comporta l'inammissibilità del ricorso per accesso quando l'amministrazione, pur avendo individuato il controinteressato, non abbia comunicato all'istante le generalità necessarie per procedere alla notificazione.
  • Quando l'amministrazione non abbia reso disponibili all'istante le generalità del controinteressato, il giudice deve consentire la regolarizzazione del contraddittorio ordinando all'amministrazione di depositare i dati necessari e assegnando successivamente al ricorrente un termine perentorio per la notificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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