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Sentenza

Sentenza n. 7578/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12/12/2022 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, comunicata via pec il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022; -- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale n. AOO_168/PROT/10/01/2023/0000214 del 10/01/2023, trasmessa via pec in data 12/01/2023, con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso, e le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barin. 2188 del 14.11.2022; deliberazione della Direttrice Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta – Andria – Trani n. 1586 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi n. 2848 del 14.11.2022; deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 680 del 14.11.2022; deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce n. 392 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto n. 2501 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia n. 596 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 1148 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis” n. 565 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” di Bari n. 619 del 14.11.2022). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott S.r.l. il 9/5/2023: - della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, n. 1 dell'8/02/2023, trasmessa via pec alla Ricorrente in data 10/02/2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ricalcolo del Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL Brindisi n. 255 del 2/02/2023 e della Delibera del Commissario Straordinario dell'ASL Lecce n. 134 del 3/02/2023, richiamate nella Delibera di Ricalcolo di Ripiano, ancorché non conosciute; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale;

Giustizia amministrativa202303032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti decreti ministeriali, linee guida, accordi e atti istruttori, nonché successiva determinazione regionale di ricalcolo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali adottati per dare attuazione al meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, contestando la determinazione della Regione Puglia, i decreti ministeriali di certificazione e di adozione delle linee guida, gli accordi della Conferenza Stato-Regioni e gli atti istruttori e ricognitivi relativi ai fatturati aziendali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva determinazione regionale di ricalcolo degli oneri. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura di riduzione prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione o cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina speciale, poiché tale effetto presuppone cumulativamente sia il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa sia l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente, con pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR. Nel fascicolo mancava il provvedimento regionale di accertamento e la relativa comunicazione. Tuttavia, l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato pagamento del dovuto costituivano fatti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici e del ripiano del loro superamento.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Prevede la procedura di adesione al pagamento di una quota ridotta dell'importo di ripiano, alla quale la società ha dichiarato di avere aderito.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite

    La cessazione della materia del contendere opera soltanto quando ricorrono cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento, seguito dalla pubblicazione e dalla comunicazione alla segreteria del TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    L'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono dimostrare, mediante fatti univoci sopravvenuti, la perdita dell'interesse alla decisione anche quando non siano integrati i presupposti formali della cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi al ripiano degli oneri derivanti dal superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma, con gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge.
  • La mancanza nel fascicolo del provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento e della relativa comunicazione alla segreteria del TAR impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale.
  • L'adesione dell'impresa alla procedura di definizione mediante pagamento della quota ridotta e l'affermato adempimento delle relative obbligazioni possono costituire fatti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche quando non siano perfezionati tutti i presupposti formali richiesti per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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