Cassazione Penale, Sentenza n. 32609/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna pronunciata con giudizio abbreviato per furto in abitazione. I motivi di ricorso erano: (1) nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415‑bis c.p.p.) eseguita presso il difensore sulla base dell'asserita irreperibilità, contestata dalla produzione di un contratto di locazione che indicava una diversa residenza; (2) vizi relativi all'identificazione dell'imputato e alla stessa sussistenza della sottrazione di beni, anche alla luce di presunta presenza all'estero del ricorrente; (3) vizi nella dosimetria della pena e nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (generiche e art. 62 n. 4 c.p.), diniego della sospensione condizionale e della lieve tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è manifestamente infondato e generico: il contratto di locazione prodotto risultava scaduto alla data del decreto di irreperibilità e la notifica all'avvocato era giustificata dalle ricerche effettuate; inoltre l'eventuale omessa notifica dell'avviso configura nullità di grado intermedio sanata dalla scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato; (2) il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità e per mera richiesta di rivalutazione delle prove, mentre la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'identificazione (riconoscimenti di tre persone e collegamento con un'autovettura di proprietà del ricorrente) e l'inconferenza della documentazione sulla presunta presenza all'estero; (3) il terzo motivo è inammissibile perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche e l'art. 62 n.4 è stata motivata (tra l'altro perché tra i beni sottratti risultava un bracciale in oro); l'eccezione sulla lieve tenuità è generica e non perspicua. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di liquidazione del compenso in cassazione (osservazioni sul regime dell'art. 83 D.P.R. 115/2002 e sulla competenza per la liquidazione).
Norme richiamate
art. 415‑bis cod. proc. pen.
La notifica dell'avviso di conclusione indagini effettuata presso il difensore è giustificata quando il destinatario sia irreperibile; l'eventuale omissione costituisce nullità intermedia che può essere sanata dalla scelta del rito abbreviato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della trattazione dei motivi di ricorso in cassazione richiamati per la formulazione dei motivi ammessi.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui il motivo di cassazione deve mostrare il rapporto tra deduzione e motivazione impugnata; la mancata specificità conduce all'inammissibilità.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di illogicità o arbitrarietà.
art. 62 n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante prevista è stata esclusa dal giudice territoriale con motivazione ritenuta razionale dalla Corte di Cassazione, anche in considerazione del valore di alcuni beni sottratti (es. bracciale in oro).
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
D.P.R. 30/05/2002 n. 115 art. 83
La liquidazione degli onorari del difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato è effettuata dall'autorità giudiziaria che ha proceduto al termine di ogni fase o grado; per la cassazione la liquidazione compete al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
art. 23 comma 8 DL 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176
Norma citata a titolo di trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale per il processo in Cassazione.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di conclusione indagini presso il difensore è lecita quando il destinatario risulti irreperibile dopo ricerche nei luoghi anagrafici e di abituale dimora; un contratto di locazione non aggiornato o scaduto non prova automaticamente la raggiungibilità.
- L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini configura nullità di grado intermedio della richiesta di rinvio a giudizio che può essere sanata dalla scelta di riti alternativi (es. giudizio abbreviato) compiuta dall'imputato.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alla motivazione impugnata: censure generiche o mere richieste di rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (identificazione, valutazione della prova, dinamica dell'evento) sono sottratte al sindacato di legittimità salvo che non emergano illogicità, contraddizioni o violazioni di legge manifeste.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è necessaria la dimostrazione di arbitrarietà o manifesta illogicità per ottenerne la revisione.
- La liquidazione dei compensi del difensore nell'ambito del gratuito patrocinio segue regole di competenza precise: non spetta alla Corte di Cassazione disporre la liquidazione definitiva, salvo diversa competenza espressa; la richiesta va proposta al giudice competente di merito o al giudice di rinvio.
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