Cassazione Penale, Ordinanza n. 26848/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per porto illegale di due pistole e quattro munizioni e per esplosione delle munizioni in pubblica via. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva vizi di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., contestando sostanzialmente la ritenuta disponibilità delle armi in capo all'imputato e, quindi, la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure di merito mascherate da vizi di legittimità: il motivo mirava infatti a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura degli elementi dimostrativi, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
La censura è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma in realtà si è risolta in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il motivo non ha evidenziato una reale illogicità o mancanza di motivazione, ma ha contestato il peso probatorio assegnato dagli sforzi di merito agli elementi acquisiti.
art. 192 c.p.p.
in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
La doglianza riguardava la valutazione della prova e la ricostruzione della disponibilità delle armi, ma la Corte ha ritenuto che tale valutazione fosse stata logicamente svolta nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
per avere illegalmente portato due pistole e quattro munizioni
Norme poste a base della condanna per il porto illegale di armi e munizioni.
art. 703 c.p.
per aver esploso le munizioni di cui sopra nella pubblica via
Norma posta a base della condanna per l'esplosione di munizioni in luogo pubblico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa lettura degli stessi dati di fatto già scrutinati dai giudici di merito.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della sua coerenza logico-giuridica interna; non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
- Per superare il vaglio di legittimità, l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa deve essere ragionevole e capace di incrinare logicamente la ricostruzione adottata nella sentenza impugnata; una ricostruzione solo astrattamente possibile ma logicamente recessiva non è sufficiente.
- Quando il ricorso si traduce in una contestazione del peso dimostrativo degli elementi acquisiti, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo casi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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