Sentenza n. 438/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 129, del 14.11.2022, comunicata dalla cennata P.A. alla ricorrente a mezzo pec del 16.02.2023 , attinente, per quanto rileva in questa sede: - la presa d'atto della determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo n. DH31/167 Usi Civici del 14.03.2013, avente ad oggetto la sclassificazione di “terre civiche site nella Frazione di San Pietro della Jenca”; - l'“immissione in possesso al patrimonio Comunale di terreni ricadenti nelle frazioni di San Pietro della Jenca ecc.”; così come di ogni atto connesso, presupposto, conseguenziale, connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio Comunale dell'Aquila n. 129 del 14 novembre 2022, con cui il Comune ha preso atto della sclassificazione regionale di terre civiche e ne ha disposto l'acquisizione al proprio patrimonio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale deducendo violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 168/2017, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ha sostenuto che i terreni della zona denominata Montagna di San Pietro della Jenca appartenessero al demanio civico della Frazione di Camarda e che, dopo la costituzione dell'amministrazione separata, solo quest'ultima fosse legittimata ad amministrarli. Secondo la ricorrente, il Comune dell'Aquila non avrebbe quindi potuto acquisirli al proprio patrimonio, nonostante avesse originariamente richiesto la sclassificazione quando l'amministrazione separata non era ancora costituita. La tesi è stata sostenuta anche sulla base di documentazione storica e del comportamento precedentemente tenuto dal Comune. Il Comune ha contestato tale ricostruzione, affermando che i terreni appartenessero invece al demanio comunale e che la controversia dovesse essere devoluta al Commissario per la liquidazione degli usi civici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione effettivamente decisiva non riguardava la legittimità dell'iter di sclassificazione, che non era stata contestata e che era stato avviato dal Comune quando l'amministrazione separata non era ancora costituita, bensì l'accertamento della titolarità dei terreni: demanio comunale dell'Aquila oppure beni di proprietà collettiva della Frazione di Camarda. Solo dopo tale accertamento sarebbe stato possibile stabilire se il Comune potesse legittimamente acquisire i beni al proprio patrimonio. Poiché l'accertamento della qualitas soli e della natura demaniale dei terreni costituiva l'antecedente logico-giuridico necessario della decisione, la controversia rientrava nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dell'Abruzzo. Il TAR ha precisato che il giudice amministrativo sarebbe stato competente soltanto qualora le censure avessero riguardato esclusivamente l'iter procedimentale o l'esercizio del potere amministrativo, senza necessità di accertare previamente la natura collettiva o demaniale dei terreni. Il processo può essere riassunto dinanzi al Commissario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 168/2017
La ricorrente l'ha invocato per sostenere la natura di proprietà collettiva dei terreni, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la portata applicativa, avendo dichiarato il difetto di giurisdizione.
art. 2, comma 4, l. 168/2017
Il TAR richiama la disposizione per rilevare che, ove fosse accertata l'appartenenza dei terreni alla Frazione, i beni di proprietà collettiva dovrebbero essere gestiti autonomamente e separatamente dalla Frazione.
art. 10, comma 2, l.r. Abruzzo n. 25/1988
Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, ovvero dell'amministrazione separata frazionale, sentito il Comune se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può disporre la sclassificazione di dette terre dal regime demaniale civico.
La disposizione legittimava la richiesta di sclassificazione presentata dal Comune quando l'amministrazione separata della Frazione non era ancora stata costituita; la legittimità di tale iniziativa non era contestata in modo diretto.
art. 29 l. 1766/1927
La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste quando la controversia richiede l'accertamento dell'esistenza, natura o estensione degli usi civici o della qualità demaniale del suolo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La controversia appartiene alla giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici quando l'accertamento dell'esistenza, natura, estensione dei diritti di uso civico o della qualità demaniale del suolo costituisce antecedente logico-giuridico necessario della decisione, anche se il giudizio è formalmente instaurato per impugnare un atto amministrativo.
- Quando l'impugnazione di un atto amministrativo relativo a terre civiche richiede di stabilire preliminarmente se i beni appartengano al demanio comunale oppure a una collettività frazionale, il thema decidendum riguarda la qualitas soli e la giurisdizione spetta al Commissario per la liquidazione degli usi civici.
- Il giudice amministrativo conserva la giurisdizione soltanto quando le censure contro l'atto amministrativo riguardano esclusivamente l'iter procedimentale o l'esercizio del potere, senza che sia necessario svolgere un previo accertamento sulla natura demaniale o collettiva dei terreni.
- Il Commissario per la liquidazione degli usi civici, una volta investito della controversia sulla qualitas soli, può disapplicare gli atti amministrativi eventualmente incompatibili con il proprio accertamento.
- La controversia definita con una declinatoria di giurisdizione può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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