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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37712/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento del 27/05/2025 che aveva confermato/definito la misura cautelare (modificando l'ordinanza del GIP del 15/04/2025). Il ricorrente deduceva: i) violazione del diritto di difesa per mancato e tardivo rilascio delle copie audio delle intercettazioni richieste in data 14/05/2025, con conseguente nullità dell'ordinanza cautelare; ii) insufficienza e genericità della motivazione circa il pericolo di inquinamento delle prove e mancata indicazione del termine della misura; iii) omissione dell'interrogatorio preventivo (nullità dell'ordinanza genetica) in assenza di esigenze cautelari; iv) mancata prova del pericolo di reiterazione dei reati, posta in relazione alla cessazione degli incarichi pubblici e all'applicazione di misura interdittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In diritto ha riconosciuto che il difensore ha diritto di ottenere copia delle intercettazioni ma anche l'onere di formulare una richiesta tempestiva e specifica e di attivarsi per seguire l'iter (non esiste obbligo dell'Ufficio di avvisare il difensore dell'autorizzazione). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, pur essendo stata presentata richiesta il 14/05/2025, il difensore poi non abbia diligentemente seguito l'esito, mentre l'autorizzazione era stata concessa il 19/05/2025 e trasmessa al C.I.T. il 26/05/2025, dunque in tempo utile per l'udienza del 27/05/2025; non sussiste quindi la lesione del diritto di difesa. I motivi relativi al pericolo di inquinamento e alla reiterazione sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati rispetto alla motivazione del Tribunale che aveva indicato la rete di contatti e il ruolo acquisito dall'indagato. Il motivo sull'interrogatorio preventivo è stato assorbito dalla valutazione dell'esistenza delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione). Usata come riferimento per la censura di errata valutazione/violazione di norme sul procedimento cautelare e sul diritto di difesa.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Regola l'accesso e la trasposizione delle intercettazioni. La Corte ricorda che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha riconosciuto il diritto del difensore a ottenere le copie delle captazioni usate per la cautela, ma subordinandolo a richiesta tempestiva e specifica e all'autorizzazione del PM.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento alla natura di nullità di ordine generale a regime intermedio per la violazione del diritto di difesa; la violazione comporta nullità soggetta alle relative regole di deducibilità e sanatoria.

  • art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.

    Elenca esigenze cautelari rispettivamente connesse al pericolo di inquinamento delle prove (lett. a) e al pericolo di reiterazione dei reati (lett. c). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esistenza di tali esigenze sulla base di contatti, collusioni e posizione di potere dell'indagato.

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Disciplina l'interrogatorio preventivo; la Corte ha ricordato che detto interrogatorio non è dovuto quando sussistano esigenze cautelari (es. pericolo di inquinamento).

  • art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'indicazione del termine di scadenza della misura quando le esigenze cautelari riguardano il pericolo di inquinamento; la Corte osserva che tale indicazione non è necessaria se concorrono anche esigenze diverse (es. specialpreventive).

  • art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

    Consente la richiesta di rinvio dell'udienza; la Corte ricorda che tale richiesta opera per ragioni difensive e non per omissioni dell'Ufficio, ma non si è soffermata su un obbligo di presentarla in tutte le ipotesi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 336/2008

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 268 nella parte che non consentiva al difensore, dopo notificazione/esecuzione dell'ordinanza cautelare, di ottenere la trasposizione delle intercettazioni usate per la misura; in conseguenza è riconosciuto il diritto della difesa ad ottenere le copie, compatibilmente con l'autorizzazione del PM.

Massime di principio

  • Il diritto della difesa ad ottenere copia delle intercettazioni utilizzate per una misura cautelare è riconosciuto, ma il difensore deve formulare una richiesta tempestiva e specifica (indicando i file/R.I.T. e l'urgenza) e poi attivarsi per seguirne l'esito; l'inerzia difensiva può escludere la nullità per violazione del diritto di difesa.
  • La nullità per mancata disponibilità delle captazioni è di "regime intermedio" e, se accertata, incide sul subprocedimento cautelare rendendo inutilizzabili le intercettazioni in quel giudizio, senza per ciò automatica inutilizzabilità in sede dibattimentale se acquisite legittimamente.
  • Per il pericolo di inquinamento delle prove servono elementi concreti e specifici (es. rete di contatti, collusioni, possibilità di accesso a documenti/uffici): motivazioni generiche o congetturali sono inidonee; tuttavia la presenza di più esigenze cautelari può supplire all'assenza di un termine di scadenza esplicito.
  • L'interrogatorio preventivo non è obbligatorio quando sussistono esigenze cautelari (es. pericolo di inquinamento): la sua mancata esecuzione, in presenza di tali esigenze, non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza genetica.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; riproporre argomentazioni generiche già rigettate in sede di merito comporta l'inammissibilità o il rigetto.

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