Cassazione Penale, Sentenza n. 28587/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di somme di denaro (circa €91.000) e di beni preziosi, contestati in relazione al reato di ricettazione. Il ricorrente deduceva che il Tribunale del riesame aveva valorizzato elementi neutri (omessa tempestiva indicazione della provenienza, assenza di redditi adeguati) nonché che mancava l'indicazione della fattispecie delittuosa presupposta e una verifica della precisa relazione fra i beni sequestrati e il delitto contestato, nonostante risultassero dati contrastanti nella consulenza tecnica depositata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, sul piano generale, il sequestro di ingenti somme contanti può poggiare anche su una prova logica della provenienza illecita, ma richiede elementi aggiuntivi significativi (occultamento, assenza di giustificazione, redditi inadeguati, collegamenti con ambienti delinquenziali, precedenti o possesso di altri oggetti del reato) per evitare ablazioni arbitrarie. Nel caso concreto ha confermato la parte dell'ordinanza relativa al sequestro del denaro, ritenendo adeguatamente motivate le ragioni (modalità di occultamento, assenza di giustificazione tempestiva, redditi insufficienti e collegamenti con ambienti delinquenziali emersi da precedenti). Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro dei gioielli, rilevando l'assenza di motivazione circa la riconducibilità di tali oggetti a reato, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione) e artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.
La Corte afferma che per il fumus dei reati da ricettazione/riciclaggio non è sempre necessario accertare integralmente il delitto presupposto, ma occorre individuare almeno la sua tipologia e fornire elementi concreti e significativi che colleghino il bene alla provenienza delittuosa; la mera entità del contante non basta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la formulazione riassuntiva del motivo di ricorso (esposizione dell'unico motivo).
art. 324 comma 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rinvio al Tribunale del riesame competente a riesaminare il sequestro dei gioielli dopo l'annullamento parziale della Cassazione.
Massime di principio
- Il possesso di somme contanti ingenti può legittimare un sequestro preventivo con riferimento a reati come ricettazione o riciclaggio solo se, oltre all'entità e all'assenza di giustificazione, sono presenti ulteriori elementi concreti che indichino una certa provenienza delittuosa (es. occultamento, modalità pertinenti a eludere controlli, collegamenti con ambienti criminali, precedenti specifici, possesso contestuale di strumenti o proventi di altri reati).
- Non è sufficiente per il fumus basarsi unicamente sulla discrepanza tra redditi dichiarati e somme trovate; il giudice deve almeno indicare la tipologia del delitto presupposto o dar conto di elementi probatori logici che rendano verosimile la provenienza illecita.
- In sede di riesame/appello cautelare reale la motivazione deve trattare separatamente e in modo specifico ciascun bene sottoposto a sequestro: omissioni motivazionali su categorie di beni (es. gioielli) possono portare all'annullamento parziale e al rinvio.
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a violazioni di legge e a vizi di motivazione tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico; valutazioni di merito ben motivate nel testo del provvedimento del riesame difficilmente vengono disattese.
- Per la difesa: è fondamentale produrre documentazione documentale e consulenze tempestive che giustifichino la provenienza lecita (movimenti bancari, fatture, atti di compravendita, contratti, dichiarazioni di reddito) e mettere in evidenza l'assenza di elementi che colleghino il soggetto ad ambienti delinquenziali.
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