Cassazione Civile, Ordinanza n. 30449/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale di Velletri chiedendo la condanna del proprio ex datore di lavoro e di alcune società ritenute solidalmente responsabili al pagamento di differenze retributive. Il Tribunale aveva però dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore e negando che, nel luogo indicato dal lavoratore come sede di svolgimento della prestazione e di parcheggio/deposito dei mezzi, potesse ravvisarsi una dipendenza aziendale del datore. Il lavoratore ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo la violazione dell'art. 413 c.p.c. e dell'art. 38 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto considerare il luogo di instaurazione del rapporto, di sottoscrizione del contratto, di deposito dei camion, di svolgimento delle mansioni e di partenza/ritorno dei mezzi. Le società resistenti hanno contestato il ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento necessario di competenza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 413 c.p.c. alla luce del consolidato orientamento secondo cui la nozione di dipendenza aziendale va intesa in senso ampio e funzionale alla prossimità del foro del lavoro al luogo di effettiva prestazione. In particolare, ha considerato che anche un parcheggio o deposito di terzi, ove siano collocati i mezzi strumentali all'attività e ove abbiano inizio e fine le mansioni del lavoratore, può integrare una dipendenza aziendale, senza che rilevi il titolo giuridico di disponibilità del luogo o la proprietà dei beni. Ha quindi dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, dinanzi al quale il processo dovrà proseguire previa riassunzione nel termine di legge; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
richiamato come base del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro davanti al tribunale
art. 413 c.p.c.
interpretato in senso ampio: la dipendenza aziendale comprende anche luoghi non coincidenti con unità produttive in senso tecnico, purché funzionali e prossimi alla prestazione lavorativa
art. 38 c.p.c.
richiamato in relazione alla deduzione del vizio sulla competenza territoriale
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi come norma sulle risultanze non contestate
art. 416 c.p.c.
richiamato nei motivi in relazione alla contestazione dei fatti dedotti
art. 360 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione/omesso esame di fatti storici decisivi
art. 360 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge
art. 50 c.p.c.
richiamato per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente
art. 1321 c.c.
richiamato solo nel motivo per collegare il luogo di insorgenza del rapporto di lavoro
art. 42 c.p.c.
richiamato quale base del regolamento necessario di competenza
art. 47, comma 5, c.p.c.
richiamato per la resistenza delle controparti nel procedimento di regolamento
art. 380 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 413 c.p.c.
norma cardine del foro speciale del lavoro, da applicare secondo una nozione lata di dipendenza aziendale
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nel processo del lavoro, la nozione di dipendenza aziendale va letta in senso ampio e funzionale, senza coincidere necessariamente con quella di unità produttiva o con locali di proprietà del datore di lavoro.
- È competente il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge effettivamente la prestazione o in cui si trova il nucleo organizzato, anche minimo, di beni e mezzi utilizzati per l'esecuzione del lavoro, se in quel luogo la prestazione inizia e termina.
- Per radicare il foro del lavoro rileva la prossimità del giudice al luogo della prestazione e la migliore reperibilità delle prove, non il titolo giuridico con cui il datore dispone dell'area o dei beni impiegati.
- Un parcheggio o deposito di terzi può integrare dipendenza aziendale quando vi siano allocati i mezzi strumentali all'attività e il lavoratore vi faccia riferimento stabile per l'espletamento delle mansioni.
- In tema di regolamento di competenza, la cassazione può correggere la statuizione del giudice di merito quando la nozione di dipendenza aziendale sia stata applicata in modo eccessivamente restrittivo rispetto alla ratio dell'art. 413 c.p.c.
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