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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31294/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società partecipante a una procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e servizi connessi, di due provvedimenti amministrativi: in primo luogo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria già disposta in suo favore; successivamente, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione definitiva del servizio in favore di altro concorrente. A seguito di tali iniziative processuali, il TAR aveva richiesto un'integrazione del contributo unificato, ritenendo che i motivi aggiunti avessero ampliato l'oggetto della controversia. La CTR aveva invece escluso l'obbligo di integrazione e aveva anche ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri. L'Avvocatura dello Stato ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 546/1992, censurando la declaratoria di tardività dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei due Ministeri; 2) violazione del DPR n. 115/2002 e dell'art. 117 Cost., sostenendo che i motivi aggiunti, diretti contro un diverso atto amministrativo autonomamente lesivo, comportassero l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi. In punto di legittimazione passiva afferma che la contestazione della titolarità del rapporto controverso integra una mera difesa, proponibile in ogni fase, e che nel caso concreto i Ministeri erano estranei al giudizio, mentre erano legittimati il TAR che aveva emesso l'atto e la Presidenza del Consiglio dei ministri. In punto di contributo unificato, richiama l'orientamento secondo cui i motivi aggiunti sono soggetti a ulteriore contributo quando determinano un considerevole ampliamento del thema decidendum, come avviene se impugnano un atto autonomamente lesivo non legato da pregiudizialità-dipendenza con l'atto originario; ciò si verificava anche qui, perché l'atto impugnato con motivi aggiunti era diverso e autonomo rispetto alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria. La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito: dichiara il difetto di legittimazione passiva dei due Ministeri e rigetta l'originario ricorso della società contro l'invito al pagamento dell'integrazione del contributo unificato. Le spese dell'intero giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente la censura per violazione di legge processuale; l'erronea indicazione del vizio denunciato non comporta inammissibilità se il motivo è comunque intellegibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Regola il procedimento camerale in Cassazione; la causa è stata decisa all'esito della relazione e del contraddittorio camerale.

  • artt. 10, 11, 23, 56 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per contestare la statuizione di tardività dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva nel processo tributario.

  • art. 345 c.p.c.

    La difesa circa il difetto di titolarità passiva non è preclusa in appello perché non integra eccezione in senso stretto.

  • art. 31 della legge n. 186 del 1982

    Indicato come base della legittimazione a resistere del soggetto istituzionale che ha emesso l'atto impugnato.

  • art. 19, comma 1, della legge n. 400 del 1988

    Richiamato per individuare la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  • art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato è dovuto anche per motivi aggiunti quando essi determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia mediante impugnazione di atti autonomamente lesivi.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato nel motivo relativo al contributo unificato, ma la decisione è fondata sul principio interpretativo elaborato in coerenza con il diritto unionale.

  • art. 43 c.p.a.

    I motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. possono comportare nuovo contributo unificato solo se introducono un autonomo e considerevole ampliamento del thema decidendum.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio costituisce mera difesa, non eccezione in senso stretto, ed è quindi proponibile anche oltre le preclusioni ordinarie, salvo che siano precluse le deduzioni di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
  • Nel processo tributario, il difetto di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto può essere rilevato anche d'ufficio se emerge dagli atti di causa; il giudice non può considerare tardiva una difesa che investe la fondatezza della pretesa e la corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato.
  • Per stabilire se i motivi aggiunti nel processo amministrativo debbano scontare un ulteriore contributo unificato occorre verificare se essi impugnino atti autonomamente lesivi e determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia; in tal caso il contributo è dovuto.
  • L'esenzione dall'ulteriore contributo unificato si giustifica solo quando i motivi aggiunti concernano atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, cioè in presenza di una connessione forte tra gli atti.
  • La distinzione rilevante non è tra motivi propri e impropri, ma tra impugnazione di atti diversi autonomamente lesivi e impugnazione di atti legati da nesso di dipendenza; nel primo caso l'oggetto del giudizio si amplia in modo apprezzabile e scatta l'obbligo contributivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAppalto
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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