Cassazione Penale, Sentenza n. 18730/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa: il difensore d'ufficio nominato per il ricorrente, avv. Simone Tonazzini, si era cancellato dall'Albo degli Avvocati di Massa prima dell'udienza del 14/05/2025; il Giudice di Pace procedette in quella stessa udienza alla sostituzione ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. con altro difensore d'ufficio e alla conseguente condanna del ricorrente (ammenda di €5.000, reato ex art. 10‑bis d.lgs. 286/1986). La difesa sosteneva che la cancellazione dell'avvocato dal relativo albo rendeva inesistente la difesa tecnica prestata e che la sostituzione con le forme dell'art. 97, comma 4, non era idonea nei casi di cancellazione definitiva dall'albo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'assistenza tecnica dell'imputato richiede l'iscrizione del difensore nell'albo professionale e che la cancellazione dall'albo produce una nullità assoluta e insanabile degli atti per difetto di difesa tecnica (artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.). Ha precisato che l'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. è strumento per sostituzioni temporanee (assenza/reperibilità) e non può supplire alla definitiva perdita dei requisiti professionali del difensore; nel caso concreto si sarebbe dovuta applicare la procedura dei commi 2 e 3 dell'art. 97. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Giudice di Pace di Massa per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 26 luglio 1986, n. 286
Norma che individua il reato per cui il ricorrente era stato condannato (contestata nella sentenza di primo grado); non è oggetto di controversia nel motivo di impugnazione qui esaminato
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia del diritto di difesa: la Corte rileva che il diritto a una difesa tecnica effettiva è costituzionalmente protetto
art. 97 cod. proc. pen.
"è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa" (comma 4, citato testualmente)
Il comma 4 disciplina la nomina temporanea di un difensore quando quello nominato non è reperito/comparso/ha abbandonato la difesa; la Corte interpreta tale comma come strumento per assenze temporanee e non idoneo a supplire alla perdita definitiva dei requisiti professionali (es. cancellazione dall'albo). La sostituzione nei casi di cancellazione va fatta secondo i commi 2 e 3, con procedura diversa
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare le ipotesi di nullità assoluta degli atti processuali; la Corte ritiene che l'assistenza da parte di soggetto privo dell'iscrizione all'albo integri una nullità rilevabile in ogni stato e grado
art. 179 cod. proc. pen.
Collega la nullità assoluta di cui all'art. 178 alle conseguenze processuali; la Corte applica tale norma per dichiarare l'insanabilità degli atti compiuti in presenza di difesa tecnica prestata da non iscritto
art. 1 r.d. 27 novembre 1933, n. 11578 (conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36)
Norma che disciplina l'albo professionale degli avvocati; la Corte la richiama per sottolineare che l'iscrizione all'albo è requisito necessario per esercitare validamente la professione e assumere la difesa tecnica
Massime di principio
- La difesa tecnica dell'imputato richiede che il difensore sia regolarmente iscritto all'albo professionale: l'assistenza prestata da un avvocato cancellato, sospeso o radiato determina nullità assoluta e insanabile degli atti processuali rilevabile in ogni stato e grado.
- La procedura di nomina sostitutiva ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. è concepita per casi di assenza temporanea o irreperibilità del difensore e non può essere utilizzata per sanare la definitiva perdita dei requisiti professionali del difensore (es. cancellazione dall'albo).
- In ipotesi di cancellazione definitiva del difensore nominato, la sostituzione deve avvenire secondo le forme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 97 cod. proc. pen., con la diversa sequenza procedurale e le garanzie previste per la nomina d'ufficio.
- Il giudice deve accertare, prima di definire il processo, la regolarità dei requisiti professionali del difensore che assiste l'imputato; la mancanza di tale verifica può comportare l'annullamento della decisione e la restituzione del processo per nuovo giudizio.
- Nei casi analoghi, la parte interessata può ottenere l'annullamento della sentenza per violazione del diritto di difesa quando risulti che la rappresentanza tecnica è stata affidata a soggetto privo dei requisiti di legge.
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