Regolamento (UE) 2026/608
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/608 della Commissione, dell’11 marzo 2026, recante iscrizione della specialità tradizionale garantita Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria (STG) nel registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/608 dispone l’iscrizione della specialità tradizionale garantita "Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria" nel registro dell’Unione delle STG. L’iscrizione avviene nell’ambito del nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che ha sostituito il precedente regime di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata presentata alcuna opposizione nei termini, la Commissione procede alla registrazione.
Iscrizione nel registro dell’Unione della specialità tradizionale garantita "Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria"
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, della specialità tradizionale garantita (STG) "Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria". Riguarda l’intero territorio dell’Unione, con efficacia diretta negli Stati membri. Il regolamento disciplina esclusivamente l’iscrizione nel registro UE delle STG ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, in continuità con una domanda presentata dalla Germania e pubblicata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Non contiene norme generali di produzione o commercializzazione oltre all’effetto della registrazione.
Iscrizione della specialità tradizionale garantita "Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/608 della Commissione ha come finalità l’iscrizione della STG "Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria" nel registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite. L’atto è adottato nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina oggi le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose, dei prodotti agricoli, le STG e le indicazioni facoltative di qualità, abrogando il precedente regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto procedurale
La domanda di registrazione era stata presentata dalla Germania ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. In base al regime transitorio richiamato dal regolamento, la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, la Commissione ha verificato che non fosse stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda per effetto dell’articolo 90, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
Effetto della registrazione
In assenza di opposizioni, la Commissione procede alla registrazione della denominazione come STG. L’articolo 1 dispone quindi l’iscrizione della specialità tradizionale garantita nel registro dell’Unione di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143. L’atto non contiene ulteriori prescrizioni materiali su requisiti di produzione, uso del nome o controlli, limitandosi a produrre l’effetto giuridico della registrazione.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione della STG nel registro UE
L’articolo 1 stabilisce che la specialità tradizionale garantita "Kräuterhefe / Herbal yeast / Lievito di erbe / Levure d’herbes / Levadura herbaria" è iscritta nel registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base normativa e continuità procedurale
La registrazione si fonda sull’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata presentata dalla Germania e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, ed era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Assenza di opposizioni
Il considerando (2) precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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