Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento dei compensi per varie prestazioni professionali svolte in favore del cliente: redazione di una querela, assistenza stragiudiziale in rapporti con società terze, difesa in giudizi civili e in un ulteriore procedimento. Il cliente aveva contestato l’ammontare richiesto, deducendo di avere già versato diversi acconti e chiedendo la restituzione di somme asseritamente trattenute indebitamente; sosteneva inoltre che alcune prestazioni non fossero state correttamente eseguite e che vi fossero errori di calcolo, duplicazioni tariffarie e una diversa imputazione di pagamenti documentati. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme su valutazione delle prove, onere della prova e imputazione del pagamento, censurando la ritenuta inattendibilità di un teste e l’affermazione che non fosse provato il versamento di acconti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse in parte inammissibile e in parte infondato: la sentenza di merito era confermativa di quella di primo grado, sicché la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiedeva la specifica indicazione delle divergenti ragioni di fatto delle due decisioni; comunque il fatto del pagamento di acconti era stato esaminato dal giudice di merito, anche se non tutte le prove erano state analiticamente riportate. Inoltre molte censure riguardavano questioni non risultanti dalla sentenza impugnata e comunque attinenti alla valutazione delle prove, non consentita in cassazione. La Corte ha ribadito che incombe sul debitore provare il pagamento quale fatto estintivo e che solo dopo la prova del pagamento può venire in rilievo la diversa imputazione dello stesso a un credito differente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura per violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La valutazione del materiale probatorio rientra nei poteri del giudice di merito e non può essere riproposta come vizio di legittimità se non nei limiti consentiti dalla specifica violazione denunciabile.
art. 221 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma ratio decisoria.
art. 222 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica applicazione decisiva nella motivazione.
art. 1193 c.c.
È richiamato per l’imputazione del pagamento: la diversa imputazione viene in rilievo solo dopo la prova del pagamento estintivo riferibile al credito dedotto.
art. 2697 c.c.
Non è violato quando il giudice ritiene non contestato un fatto e, quindi, lo espunge dal thema probandum; l’onere della prova sul pagamento resta comunque a carico del debitore.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 54 D.L. n. 83 del 2012
Ha riformulato l’art. 360 n. 5 c.p.c., introducendo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 134 del 2012
È la legge di conversione del D.L. n. 83/2012 che ha inciso sull’art. 360 n. 5 c.p.c.
D.M. 127/2004
Richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione dei compensi professionali, ma senza che la Corte ne fondi la decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare, quando la sentenza impugnata conferma la decisione di primo grado, le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e mostrare la loro divergenza; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico controverso è stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche se non sono state analiticamente valutate tutte le singole prove.
- In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura su questioni non trattate nella sentenza impugnata è inammissibile per novità se il ricorrente non allega e specifica dove tali questioni siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- In tema di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del proprio credito, mentre il debitore deve provare il pagamento quale fatto estintivo; solo dopo la dimostrazione del pagamento può venire in rilievo l’eventuale diversa imputazione della somma ad altro debito.
- La prova dell’estinzione dell’obbligazione deve essere completa e univoca: ogni incertezza o ambiguità grava sul debitore e non sul creditore.
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