Cassazione Penale, Sentenza n. 10387/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la conferma della condanna per i reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (sentenza G.u.p. Tribunale di Reggio Emilia, giudizio abbreviato). Le censure erano due: (1) vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente eccessivo e non adeguatamente argomentato dalla Corte di appello; (2) omissione della motivazione circa l'istanza, formulata in appello, di concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il Primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di cassazione ha confermato che la determinazione della pena rientra nella ampia discrezionalità del giudice del merito e che la motivazione resa dalla Corte territoriale era sufficiente, avendo richiamato i criteri di cui all'art. 133 c.p. (modalità della condotta, gravità, scarsa pregnanza della confessione, contiguità con ambienti malavitosi). Il Secondo motivo è stato invece accolto: la Corte d'appello non ha pronunciato né motivato sulla richiesta di sospensione condizionale della pena; ciò ha determinato l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo, affinché altra sezione della Corte di appello pronunci sul punto. Invece il reato di detenzione illegale è risultato prescritto (decorso del termine massimo), per cui la relativa parte della sentenza è stata annullata senza rinvio e la pena corrispondente eliminata. Restano irrevocabili la responsabilità e la pena relative al capo di porto (un anno di reclusione e euro 1.333,00). Il ricorso è stato nel resto respinto.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Regolamenta i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito goda di discrezionalità nella valutazione dei criteri e che una motivazione anche sintetica sia sufficiente purché non arbitraria; quando la pena è sotto la media edittale non è necessaria una motivazione estremamente dettagliata.
art. 164 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena e il giudizio prognostico richiesto al giudice; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nell'esprimere tale giudizio prognostico, perciò l'omessa pronuncia territoriale su una istanza di sospensione condizionale determina annullamento con rinvio.
artt. 157 e 160 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato; applicandole la Corte ha ritenuto che il reato di detenzione illegale si sia estinto per intervenuta prescrizione e pertanto ha annullato senza rinvio la relativa parte della sentenza e eliminato la pena corrispondente.
Massime di principio
- La determinazione della pena è soggetta a ampia discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione è difficile ottenere l'annullamento per eccesso di pena, salvo dimostrare motivazione illogica o arbitraria.
- Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale, il giudice non è obbligato a fornire una motivazione estremamente dettagliata: la valutazione può risultare dal complesso motivazionale della sentenza.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una richiesta espressa (es. sospensione condizionale della pena), la cassazione può annullare e disporre il rinvio per consentire la valutazione di merito; la Corte di legittimità non può svolgere il giudizio prognostico in luogo del giudice d'appello.
- Occorre verificare sempre i termini di prescrizione per ogni capo d'imputazione: se la prescrizione matura nel corso del procedimento la parte di condanna relativa può essere annullata senza rinvio.
- La confessione dell'imputato può avere scarso rilievo se ritenuta poco credibile; per ottenere benefici di pena è utile documentare circostanze attenuanti concrete e valutabili dal giudice del merito.
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