Cassazione Penale, Sentenza n. 3895/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 12/4/2024 che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado. Mandelli ha denunciato vizi di motivazione e violazioni procedurali con particolare riferimento all'omesso esame di eccezioni di nullità dedotte da altri imputati, alla genericità delle accuse, alla competenza del messo comunale nell'accertare la residenza anagrafica e alla mancata restituzione del termine per patteggiamento/abbreviato dopo la parziale assoluzione. Coelho ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione della condotta (sostiene che, data la disciplina sui cittadini brasiliani e circolari ministeriali, le verifiche di dimora abituale erano irrilevanti e la condotta doveva essere al più art.318 c.p.), sulla mancanza dell'elemento soggettivo (ruolo marginale in due pratiche), sul mancato riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.), sulla eccessiva confisca (richiesta di 200 euro a pratica con massimo 11.000 ma partecipazione a due pratiche) e sulla eccessività della provvisionale. Bodini ha censurato l'errata qualificazione della sua istanza di concordato come esclusiva rinuncia ai motivi, sostenendo che aveva chiesto espressamente l'applicazione della pena ex art.444 c.p.p. (patteggiamento). Bozom ha riproposto censure analoghe a Coelho (erronea interpretazione della legge 68/2007, carenza del dolo, contraddittorietà della motivazione, uso di un contratto di locazione falsificato come prova, mancato riconoscimento dell'attenuante e sproporzione della pena).
La decisione
La Corte di cassazione ha: dichiarato inammissibile il ricorso di Mandelli (con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende); respinto nella sostanza il ricorso di Coelho ma annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente alla quantificazione della confisca a suo carico (perché la Corte d'appello aveva fatto riferimento all'importo complessivo percepito da Mandelli senza individuare la quota spettante al singolo concorrente; rinvio ad altra Sezione per nuovo giudizio alla luce del principio delle Sezioni Unite Massini); accolto i ricorsi di Bodini soltanto per rettificare il dispositivo che doveva richiamare anche l'art.444 c.p.p. (correzione materiale del dispositivo); rigettato il ricorso di Bozom e confermate le statuizioni a suo carico, con condanna alle spese processuali. In sintesi: decisioni di merito confermate quasi integralmente, con due correzioni/annullamenti parziali (confisca per Coelho e rettifica dispositivo per Bodini).
Norme richiamate
Codice penale
artt. 81, 318, 319, 321, 476, art. 322-ter
La Corte ha ritenuto che l'accordo corruttivo avesse ad oggetto l'atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nelle verifiche di dimora abituale da parte del messo comunale (art.319 c.p. per corruzione). L'art.322-ter è stato richiamato per la confisca. È esclusa la qualificazione come mero reato di abuso (art.318) quando l'attività di verifica è fittizia e attestata positivamente in favore dei corruttori.
Codice di procedura penale
art. 444, art. 599-bis, artt. 521-522, art. 619
L'art.444 c.p.p. (patteggiamento) era quello effettivamente richiesto da Bodini e la Cassazione ha rettificato il dispositivo per richiamarlo. L'art.599-bis è la previsione del concordato in appello (usata in materia di rinuncia ai motivi). Gli artt.521-522 sono richiamati nella valutazione delle prove e dell'uso di elementi non contestati; art.619 permette la rettifica di errori materiali del dispositivo.
Legge 28 maggio 2007, n. 68 (art.1) e circolari ministeriali
art.1 legge n.68/2007; circolare Ministero Interno n. 28 del 23/12/2002; circolare n.32 del 13/06/2007
La Corte ha chiarito che le disposizioni sul soggiorno breve e le circolari ministeriali possono rendere valida la "dichiarazione di presenza" o un permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica, ma ciò non esclude che la successiva verifica della dimora abituale (richiesta dall'art.19 DPR 223/1989) sia un atto di ufficio suscettibile di mercimonio e quindi rilevante ai fini del reato di corruzione quando svolta fittiziamente.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
L'art.19 impone all'ufficiale d'anagrafe l'obbligo di verificare la dimora abituale tramite accertamenti: la Corte ha ritenuto che la fittizietà di tali accertamenti costituisca atto contrario ai doveri d'ufficio.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Richiamata per ricordare che per l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis può essere richiesta la residenza legale per i periodi previsti; questo rende le verifiche anagrafiche rilevanti e non meramente formali.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Massini)
ordinanza/decisione ud. 26/09/2024
Principio richiamato: in caso di concorso di persone nel reato la confisca deve essere limitata a quanto ciascun concorrente abbia concretamente conseguito; se non è possibile individuare la quota, si applica la ripartizione in parti uguali. Questo ha determinato l'annullamento parziale relativo alla confisca per Coelho.
Massime di principio
- La "doppia conforme" (motivazione di primo grado e appello che si richiamano a vicenda) può essere esaminata unitariamente in Cassazione: la Corte verificherà il complesso argomentativo e non solo una delle due sentenze.
- Quando il fatto illecito riguarda la fittizietà di accertamenti amministrativi compiuti da un pubblico ufficiale (es. verifiche di dimora abituale), tale condotta può costituire atto contrario ai doveri d'ufficio e integra reati di corruzione (art.319 c.p.) se provato l'accordo corruttivo.
- Per i cittadini stranieri (es. brasiliani) le circolari ministeriali e le norme sul soggiorno breve possono consentire forme di iscrizione anagrafica alternative, ma non escludono la rilevanza delle successive verifiche richieste dalle norme anagrafiche ai fini di altri effetti (es. riconoscimento cittadinanza).
- Sull'elemento soggettivo e sull'attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.): non è sufficiente una partecipazione numericamente limitata; è necessario dimostrare che il contributo sia causalmente trascurabile rispetto al delitto nel suo complesso.
- Confisca in caso di concorso: la pronuncia va limitata alla quota effettivamente conseguita dal singolo concorrente; solo in mancanza di prova della quota si può procedere a ripartizione paritaria (principio delle Sezioni Unite Massini).
- Le decisioni discrezionali di natura provvisionale (provvisionale liquidata in sede penale) e alcune misure economiche non sono sindacabili in Cassazione come vizi di diritto se rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Errori materiali o omissioni formali nel dispositivo possono essere rettificati in Cassazione quando la motivazione dimostra chiaramente l'intenzione e il contenuto corretto (uso dell'art.619 c.p.p.).
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