Sentenza del 16/07/2019 n. 19002 - Corte di Cassazione
Dichiarazione integrativa - Istanza di rimborso - Rimedi non incompatibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato IRAP in misura ritenuta eccedente, poiché aveva inizialmente considerato imponibile una plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi e successivamente individuato costi di acquisto e noleggio deducibili. Aveva quindi presentato un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La CTR aveva negato il rimborso ritenendo che la contribuente avrebbe dovuto utilizzare esclusivamente la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La società ha contestato tale interpretazione, sostenendo che dichiarazione integrativa e istanza di rimborso sono rimedi autonomi e concorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che la dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso operano su piani diversi e non sono rimedi alternativi esclusivi. Il contribuente può pertanto chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, entro 48 mesi dal versamento, anche se non ha presentato una dichiarazione integrativa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A.
La norma consente di correggere errori od omissioni sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria entro i termini previsti per l'accertamento.
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
Gli errori od omissioni in danno del contribuente possono essere emendati non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante.
La dichiarazione integrativa consente al contribuente di correggere la dichiarazione a proprio favore, con effetti retroattivi e possibilità di utilizzare in compensazione il credito risultante, entro il relativo termine decadenziale.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento.
La norma disciplina un autonomo procedimento amministrativo per ottenere la restituzione di somme versate in assenza totale o parziale dell'obbligo tributario. Il rimedio è distinto dalla dichiarazione integrativa e può essere utilizzato anche per errori a danno del contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
Individua i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento e costituisce il riferimento temporale per la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998.
D.P.R. n. 435/2001, art. 2
Ha introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, riconoscendo al contribuente la possibilità di correggere errori od omissioni commessi a proprio danno.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 17
Consente l'utilizzo in compensazione dei crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa, confermando la specifica funzione della dichiarazione integrativa rispetto al procedimento di rimborso.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa a favore e l'istanza di rimborso non sono rimedi alternativi esclusivi: il contribuente può scegliere quello più adatto alla propria situazione.
- La dichiarazione integrativa opera principalmente nell'ambito dell'accertamento e della correzione della dichiarazione, mentre l'istanza di rimborso opera nell'ambito della riscossione e mira alla restituzione di somme già versate indebitamente.
- Per chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, il termine ordinario è di 48 mesi dal versamento; tale termine è autonomo rispetto al termine previsto per la dichiarazione integrativa.
- La mancata presentazione di una dichiarazione integrativa entro il relativo termine non impedisce necessariamente la presentazione di un'istanza di rimborso, se sussistono i presupposti per dimostrare l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
- In una situazione analoga è opportuno distinguere se si intende correggere una dichiarazione con effetti dichiarativi e compensativi oppure ottenere la restituzione di un pagamento indebito, verificando attentamente i termini applicabili e la documentazione probatoria.
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