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Ordinanza

Ordinanza n. 816/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della Determinazione Direzione Generale n. 63 adottata in data 16 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202400960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Direzione Generale n. 63 del 16 febbraio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con domanda di annullamento, la determinazione della Direzione Generale n. 63 del 16 febbraio 2024. Nel corso del giudizio è stata depositata la sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Prima Civile, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società. La questione esaminata dal TAR non riguarda i vizi sostanziali dell'atto impugnato, ma gli effetti processuali dell'apertura della liquidazione giudiziale sulla prosecuzione del giudizio amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., degli artt. 299 e seguenti c.p.c. e dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019. Il giudice ha rilevato che l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo e che il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione. La pronuncia non decide la legittimità della determinazione impugnata né la domanda di annullamento; la prosecuzione del giudizio resta subordinata alla riassunzione nei termini e secondo gli effetti previsti dagli artt. 79 e 80 c.p.a. Non sono indicati nel testo statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.

    Disciplina gli effetti dell'interruzione del processo amministrativo e consente al giudice di dichiararla secondo le regole applicabili.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Richiamato dal dispositivo per gli effetti conseguenti alla dichiarazione di interruzione e per la riassunzione del processo.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Richiamati quali disposizioni generali in materia di interruzione del processo.

  • art. 143 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo

    L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione dell'interruzione da parte del giudice.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte processuale determina l'interruzione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, da dichiararsi dal giudice secondo l'art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Il termine per la riassunzione del processo amministrativo interrotto per apertura della liquidazione giudiziale decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione, non dalla mera verificazione dell'evento concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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