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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23409/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accordo di ristrutturazione del debito contributivo tra una società cooperativa e l'ente previdenziale. Secondo la ricorrente, l'ente avrebbe comunicato in ritardo l'esatto ammontare del debito perché aveva inizialmente commesso errori di conteggio; ciò avrebbe impedito di versare tempestivamente quanto necessario per ottenere la riduzione del debito al 22% prevista dall'accordo, consentendo solo la riduzione al 40% e determinando un danno pari alla differenza tra le due percentuali. In appello la domanda risarcitoria era stata respinta sul rilievo che la debitrice avrebbe comunque dovuto pagare nei termini l'importo indicato, pur se errato, chiedendo poi la rettifica o agendo per l'accertamento del minor debito. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione di norme processuali e nullità della sentenza per avere la Corte negato il risarcimento senza considerare che l'accordo di ristrutturazione conteneva una rinuncia a contestare esistenza, ammontare ed esigibilità del debito, sicché non sarebbe stato possibile né rettificare la somma né promuovere un successivo giudizio di accertamento; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione di norme costituzionali e codicistiche, sostenendo che la Corte non avesse adeguatamente valutato il comportamento contrario a buona fede dell'ente nel comunicare tardivamente l'importo esatto del debito dopo aver errato nel conteggio iniziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte in cui denunciava nullità per omessa motivazione, osservando che la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato la domanda risarcitoria, riconosciuto l'errore iniziale dell'ente e il ritardo nella comunicazione del debito, ma aveva escluso il nesso causale tra tale condotta e il danno, attribuando quest'ultimo alla condotta della stessa ricorrente che non aveva rispettato le prescrizioni dell'accordo. Ha invece dichiarato inammissibili le censure nella parte in cui miravano a sovvertire il giudizio di merito: il richiamo all'accordo di ristrutturazione e alla pretesa impossibilità di contestare il debito introduceva un tema interpretativo del patto negoziale non veicolato come violazione dei criteri ermeneutici, mentre la doglianza sulla violazione della buona fede si risolveva in una diversa valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è quindi stato respinto nella sostanza con declaratoria di inammissibilità delle censure devolute in modo improprio; l'ente previdenziale è risultato vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 416, co. 3, c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta contro la ricostruzione del rapporto negoziale e non contro una violazione di legge processuale.

  • art. 436, co. 2, c.p.c.

    Citatо nel primo motivo come norma violata; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse una vera censura di legittimità.

  • art. 437, co. 2, c.p.c.

    Citatо nel primo motivo, senza che la Corte vi ravvisasse una effettiva violazione idonea a fondare l'accoglimento.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione vi fosse e non fosse meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle norme processuali, senza specifico accoglimento della censura.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha chiarito che la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la decisione non consenta di comprendere la ratio; nel caso concreto la motivazione era sufficiente perché aveva individuato la causa del danno nella condotta della stessa parte attrice.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'interpretazione dell'accordo negoziale e quindi usciva dai limiti del vizio denunciabile.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati implicitamente come criteri ermeneutici che avrebbero dovuto sorreggere una censura sull'interpretazione dell'accordo; la loro mancata evocazione rendeva la doglianza inammissibile.

  • artt. 3, 24, 38, 111 Cost.

    Richiamati nel secondo motivo per sostenere la nullità della sentenza, ma senza incidere sull'esito, poiché la censura era diretta al merito.

  • artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1375 c.c.

    Invocati per sostenere che l'ente avesse agito contro buona fede e correttezza; la Corte ha ritenuto la censura estranea alla ratio decidendi e non scrutinabile in cassazione quale mera diversa valutazione del merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria; la Corte ha escluso la responsabilità dell'ente per difetto di nesso causale tra l'errore di calcolo e il danno lamentato.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria nei confronti del creditore o dell'ente non può essere accolta se il giudice di merito accerta che il pregiudizio deriva causalmente dalla condotta dello stesso danneggiato, e non dall'errore iniziale del convenuto.
  • La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è infondata quando la decisione consente di comprendere la ratio decidendi, anche se la parte non la condivide: non basta la mera insoddisfazione per il risultato raggiunto.
  • In sede di legittimità non è deducibile come violazione di legge una doglianza che, sotto la veste formale del vizio di diritto, contesti in realtà l'interpretazione di un accordo negoziale senza denunciare l'inosservanza dei canoni ermeneutici.
  • Le censure fondate su buona fede e correttezza sono inammissibili quando mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e del nesso causale compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il danno lamentato dipende dalla mancata tempestiva attivazione della parte che avrebbe dovuto comunque adempiere secondo il piano concordato, l'eventuale errore del creditore nella quantificazione del debito può essere privo di rilievo causale ai fini risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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