Cassazione Civile, Ordinanza n. 09763/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo e delle cartelle esattoriali sottese, relative a tributi per annualità comprese tra il 1994 e il 2001. In sede di rinvio da una precedente pronuncia di cassazione, la commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice di merito omesso di verificare, ai fini della prescrizione, l'inesistenza della notifica di alcune cartelle sulla base dell'estratto di ruolo; con il secondo e il terzo ha censurato, rispettivamente, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla compensazione delle spese di lite. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale con due motivi, sostenendo: da un lato, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e art. 19 d.lgs. n. 546/1992, anche perché non era decorso il termine di prescrizione dei crediti; dall'altro, l'erroneità della decisione sulla prescrizione, che la CTR aveva ritenuto quinquennale per crediti erariali, in contrasto con gli artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602/1973 e con gli artt. 2946 e 2948 c.c.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale della società e accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate, in considerazione del recente intervento delle Sezioni Unite sulla materia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente principale, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle sottese è stata ricondotta al tema dell'ammissibilità del ricorso e dell'interesse ad agire; la Corte ha escluso la diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo in mancanza dei presupposti normativi sopravvenuti.
art. 360 c.p.c.
Sono stati richiamati i numeri 3, 4 e 5 per inquadrare i motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente principale per contestare la compensazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente principale per contestare la compensazione delle spese.
art. 100 c.p.c.
È stato evocato dalle resistenti per sostenere il difetto di interesse ad agire della contribuente.
art. 372 c.p.c.
Indicato come strumento processuale utilizzabile in cassazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire mediante deposito documentale.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
La disposizione sopravvenuta è stata ritenuta applicabile ai giudizi pendenti e idonea a plasmare l'interesse ad agire, rendendo inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo salvo specifiche ipotesi di pregiudizio normativamente tipizzate.
art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalle resistenti in relazione alla disciplina della riscossione e della prescrizione dei crediti erariali.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalle resistenti in relazione alla disciplina della riscossione e della prescrizione dei crediti erariali.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalle resistenti per contestare l'affermazione della prescrizione quinquennale.
art. 2948 c.c.
Richiamato dalle resistenti per contestare l'affermazione della prescrizione quinquennale.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È stato menzionato come una delle ipotesi in cui la mancata/irregolare notifica della cartella può integrare interesse ad agire per l'impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È stato menzionato come una delle ipotesi in cui la mancata/irregolare notifica della cartella può integrare interesse ad agire per l'impugnazione diretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla normativa sopravvenuta.
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione; può essere inciso da ius superveniens applicabile ai giudizi pendenti.
- Quando una nuova disciplina sopravvenuta modifica il presupposto processuale dell'interesse ad agire, la precedente decisione di rinvio non vincola più il giudice se incompatibile con il nuovo quadro normativo.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario.
- La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dall'intervento di un recente arresto nomofilattico che abbia chiarito la questione controversa durante la pendenza del giudizio.
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