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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

notifica- a persona diversa del destinatario- obbligo raccomandata al contribuente- non sufficiente sola spedizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguarda la validità della notificazione eseguita a una persona diversa dal destinatario. Il contribuente ha sostenuto che, in tale situazione, non fosse sufficiente la sola consegna dell'atto a un soggetto diverso, né la semplice spedizione della raccomandata informativa, ma fosse necessario che tale raccomandata fosse effettivamente ricevuta dal destinatario. L'obbligo deriva dall'art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La notificazione non può considerarsi perfezionata nei confronti del destinatario se, dopo la consegna dell'atto a una persona diversa, la raccomandata informativa non risulta ricevuta dal contribuente. La mera prova della spedizione della raccomandata non è sufficiente: occorre dimostrarne la ricezione, salvo gli ulteriori effetti previsti dalla disciplina applicabile in caso di compiuta giacenza. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, tra l'altro, con Cass. civ., sez. II, sentenza n. 19730 del 3 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. V, sentenza n. 2868 del 2017.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 6, legge 20 novembre 1982, n. 890

    Quando l'atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, il notificante deve inviare al destinatario una raccomandata informativa. La sola spedizione non dimostra, di per sé, il perfezionamento della notifica: deve risultare la ricezione della comunicazione, ferma restando la disciplina della compiuta giacenza.

  • Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 19730 del 3 ottobre 2016, RV 641721-01

    La raccomandata informativa prevista in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario costituisce un adempimento necessario e non è sostituibile dalla mera prova della spedizione.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 2868 del 2017

    La validità della notificazione richiede il rispetto dell'obbligo di informazione del destinatario mediante raccomandata e la prova del relativo perfezionamento secondo le regole applicabili.

Massime di principio

  • Quando un atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare non solo la consegna dell'atto, ma anche l'invio della raccomandata informativa prevista dalla legge.
  • La semplice ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, di regola, non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica: deve risultare la ricezione oppure l'eventuale compiuta giacenza secondo la disciplina applicabile.
  • In caso di contestazione, l'ente notificante deve poter documentare tutti gli adempimenti: identità e qualifica del consegnatario, data della consegna, invio della raccomandata informativa e relativo esito.
  • L'assenza della raccomandata informativa o l'insufficiente prova del suo perfezionamento può comportare l'inefficacia o la nullità della notificazione, con conseguenze sulla decorrenza dei termini per impugnare l'atto.
  • La verifica deve essere svolta con riferimento alla disciplina vigente e alla specifica modalità di notifica, poiché la compiuta giacenza e gli effetti della ricezione possono dipendere dal tipo di atto e dalla normativa applicabile.

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