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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06230/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice dopo la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con patto di prova. I giudici di merito avevano ritenuto nullo il patto di prova per difetto di forma scritta contestuale o anteriore all’instaurazione del rapporto, nonché illegittimo il licenziamento, condannando la società al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe accertato la natura subordinata della collaborazione svolta nel periodo aprile-agosto 2020 senza che ciò fosse stato domandato; (2) violazione dell’art. 2094 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe qualificato come subordinato il rapporto precedente valorizzando elementi ritenuti compatibili anche con il lavoro autonomo e senza accertare indici tipici della subordinazione; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione delle deposizioni testimoniali; (4) violazione dell’art. 2096 c.c., per mancata verifica della riconducibilità delle attività svolte prima della stipulazione formale del patto alle mansioni oggetto della prova e della ragione per cui la prova dovesse dirsi superata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, osservando che il patto di prova è nullo quando la prova della convenienza del rapporto per le stesse mansioni sia già intervenuta con esito positivo, anche se in precedenza la prestazione sia stata resa in base a un rapporto di natura diversa, purché le attività concretamente svolte siano sovrapponibili a quelle oggetto del contratto successivo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per difetto di mala fede o colpa grave, ponendo le spese a carico della ricorrente e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per ultrapetizione non è accolta perché la decisione di merito è stata letta come coerente con il thema decidendum e, comunque, il nucleo della doglianza mirava a rimettere in discussione l’accertamento fattuale sul rapporto precedente.

  • art. 2094 c.c.

    La doglianza sulla subordinazione non è stata accolta, poiché investiva la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    L’asserito errore di percezione della prova testimoniale non integra, nel caso concreto, un vizio di legittimità utile a trasformare il ricorso in un terzo grado di merito.

  • art. 2096 c.c.

    Il patto di prova è invalido se la verifica delle capacità lavorative rispetto alle medesime mansioni è già stata compiuta con esito positivo in un periodo lavorativo precedente tra le stesse parti.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015

    È stata confermata la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista per il licenziamento illegittimo nel regime del contratto a tutele crescenti.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è respinta in assenza di elementi concreti di mala fede o colpa grave.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

Massime di principio

  • Il patto di prova è nullo quando la verifica della convenienza del rapporto sia già stata compiuta, con esito positivo, in un periodo precedente tra le stesse parti e per le medesime mansioni, anche se il rapporto precedente aveva diversa qualificazione giuridica.
  • Ai fini dell’illegittimità del patto di prova non rileva la natura formale del rapporto anteriormente intercorso, ma la concreta sovrapponibilità delle attività svolte prima e dopo la stipulazione del patto.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la mera rivalutazione del compendio probatorio o delle deposizioni testimoniali, perché il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di merito.
  • L’errore nella percezione del contenuto oggettivo della prova non va confuso con la diversa valutazione del suo significato; il primo, nei casi e nei modi previsti, è deducibile con gli strumenti processuali appropriati, non come semplice critica al ragionamento decisorio.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede la dimostrazione di mala fede o colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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