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Sentenza

Sentenza n. 4953/2026 - Napoli, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Melito di Napoli sull’istanza di rimessione in termini presentata dalla ricorrente il 20 gennaio 2025, con cui è stata sollecitata la conclusione del procedimento di regolarizzazione dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato dalla medesima e sito nel territorio comunale alla Via Budapest n. 4.

Giustizia amministrativa202501219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 20 gennaio 2025, qualificata come sollecito alla conclusione del procedimento di regolarizzazione dell'assegnazione di un alloggio ERP

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (occupante ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel novembre 2013 un'istanza di regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio ERP occupato dal 2005 e aveva prodotto le integrazioni documentali richieste dal Comune. Nel novembre 2014 il Comune le aveva comunicato la positiva verifica dei requisiti e l'aveva invitata a completare l'iter e a sottoscrivere il contratto di locazione, ma la comunicazione non sarebbe stata conosciuta per irregolarità nella consegna postale. Dopo una diffida allo sgombero notificata nel 2024 per occupazione abusiva, la ricorrente presentava il 20 gennaio 2025 un'istanza di rimessione in termini, sostanzialmente diretta a sollecitare la definizione del procedimento di regolarizzazione. Deduceva l'illegittimità del silenzio comunale e chiedeva anche la declaratoria di nullità della diffida allo sgombero. Il TAR ha ritenuto che l'istanza dovesse essere qualificata in base al contenuto sostanziale come sollecito alla conclusione del procedimento; ha escluso dalla cognizione le questioni relative alla legittimità dello sgombero, appartenenti alla giurisdizione ordinaria. In rito, ha ritenuto tempestiva l'azione ex art. 31, comma 2, c.p.a., poiché il sollecito del 20 gennaio 2025 costituiva nuova istanza di avvio o sostanziale riproposizione della domanda, espressiva del perdurante interesse della ricorrente. Nel merito, ha dedotto l'obbligo del Comune di provvedere dalla disciplina regionale sulla regolarizzazione degli alloggi ERP e ha ritenuto applicabile, in assenza di un termine speciale, il termine residuale di trenta giorni previsto dall'art. 2 l. 241/1990.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti della domanda avverso il silenzio. Il TAR ha dichiarato illegittima l'inerzia del Comune, rilevando che la disciplina regionale impone agli enti gestori di regolarizzare i rapporti locativi degli alloggi ERP occupati nelle condizioni previste e che, non essendo stabilito uno specifico termine, trova applicazione il termine generale di trenta giorni dell'art. 2 l. 241/1990. Poiché tale termine era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, il Comune è stato ordinato di definire l'istanza con un provvedimento positivo o negativo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di trenta giorni in caso di persistente inadempimento, con compenso di € 1.000,00 a carico del Comune. Le questioni concernenti lo sgombero non sono state esaminate per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione avverso il silenzio è stato applicato considerando il sollecito del 20 gennaio 2025 come nuova istanza o sostanziale riproposizione della domanda; il termine annuale non è stato qualificato come decadenza sostanziale, ma come presunzione legale assoluta di esaurimento dell'interesse ad agire decorso un considerevole lasso di tempo.

  • art. 1, comma 2, legge regionale Campania n. 13/2000

    Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1981 che alla data del 31 dicembre 2010 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 18/1997, o di cui al provvedimento sindacale di requisizione e concessione in uso, i cui occupati non hanno potuto beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 18/1997, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi.

    La disposizione costituisce la base normativa dell'obbligo dell'ente gestore di concludere i procedimenti di regolarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi ERP ricadenti nel suo ambito applicativo.

  • art. 2 legge n. 241/1990

    In assenza di uno specifico termine previsto dalla disciplina di settore, si applica il termine generale residuale di trenta giorni per la conclusione del procedimento.

  • art. 2, comma 8, legge n. 241/1990

    Impone la comunicazione della decisione, una volta passata in giudicato, alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione avverso il silenzio, il sollecito presentato dopo il decorso del tempo può valere come nuova istanza o sostanziale riproposizione della domanda quando esprima un persistente interesse del privato alla conclusione del procedimento; in tal caso il termine per proporre l'azione decorre dal sollecito.
  • Il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. non opera come termine di decadenza sostanziale dalla situazione giuridica, ma come presunzione legale assoluta di esaurimento dell'interesse ad agire decorso un considerevole lasso di tempo, salva la possibilità di riproporre l'istanza quando permangano i presupposti e l'interesse al provvedimento.
  • L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso nell'esercizio di una funzione pubblica normativamente attribuita; l'inerzia è illegittima quando tale obbligo sussista e sia decorso il termine per provvedere.
  • Quando la disciplina di settore non stabilisce un termine per la conclusione del procedimento, trova applicazione in via residuale il termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2 l. 241/1990.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere, anche nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, ma non può esaminare questioni riservate alla giurisdizione ordinaria, come quelle relative allo sgombero dell'immobile occupato.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoRiparto di giurisdizioneOttemperanza e commissario ad acta

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