Cassazione Penale, Sentenza n. 7239/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 678 c.p. per la detenzione di 18 candelotti esplosivi artigianali (peso lordo complessivo circa 850 g). Hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione: a) la contravvenzione dell'art. 678 c.p. sarebbe applicabile solo se il quantitativo di polveri esplodenti supera 5 kg, quindi dovevano essere assolti; b) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); c) (per Salvati) vizio nella determinazione della pena, calcolata in modo "meccanico" senza motivare il mancato riferimento al minimo edittale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Il motivo dell'annullamento è la carenza motivazionale della corte territoriale nella parte in cui non ha accertato e specificato a quale categoria (tra "materie esplodenti" ed "esplosivi") appartenessero i candelotti sequestrati e quindi se potesse applicarsi il limite di 5 kg previsto dalla disciplina regolamentare, con la conseguente impossibilità di configurare il reato. Sono state altresì richiamate le norme amministrative (T.U.L.P.S., Regolamento) e la giurisprudenza che escludono la rilevanza penale per quantità e tipologie compatibili con le eccezioni. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Pertanto la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 678 cod. pen.
Contravvenzione per la detenzione illegale di materie esplodenti; l'applicabilità richiede accertamento della natura del materiale ("materie esplodenti" vs "esplosivi") e può essere esclusa per quantitativi e categorie disciplinate dalle norme amministrative.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; i ricorrenti hanno prospettato la sua applicabilità dato il quantitativo limitato e le modalità della condotta, ma la Cassazione ha rimesso la valutazione al giudice del rinvio.
art. 159 cod. pen. (sospensione decorso prescrizione)
Richiamata in relazione al termine di prescrizione: per il fatto commesso il 31/12/2018 la sospensione prevista dalla legge n.103/2017 si applica e dunque la prescrizione non è ancora maturata.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo considerato; la Cassazione ne conferma l'applicabilità ai fatti del 2018.
legge 27 novembre 2021, n. 134 (art. 2, comma 1, lett. a))
Richiamata nella ricostruzione sull'applicabilità delle norme sulla sospensione della prescrizione per i diversi periodi temporali; la Corte precisa i limiti temporali di applicazione delle due discipline.
T.U.L.P.S. (art. 38)
Prevede l'obbligo di denuncia da parte di chi detiene materiale esplodente entro 72 ore; costituisce quadro amministrativo rilevante per valutare se la condotta sia censurabile penalmente.
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 82)
Classifica le categorie di prodotti esplodenti (categorie I-V) e costituisce la base per determinare se un prodotto rientri nelle eccezioni amministrative o nella fattispecie penale.
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 97)
possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ...
Stabilisce eccezioni quantitative (es. 5 kg netti per alcune categorie) che escludono l'obbligo di denuncia e possono rendere non punibile la detenzione: la valutazione se i candelotti rientrino in tali eccezioni è decisiva per l'esistenza del reato.
L. n. 497 del 1974 (art. 10)
Usa il termine "esplosivi" e supporta la distinzione normativa tra materie esplodenti e esplosivi con diversa gravità e potenzialità distruttiva.
Direttiva 2007/23/CE (art. 3 e definizioni)
Fornisce definizioni e categorie di articoli pirotecnici (gruppi e categorie, inclusi fuochi d'artificio di categoria 4) utili per l'inquadramento tecnico-giuridico del materiale sequestrato.
Massime di principio
- Distinguere sempre, con consulenza tecnica, tra "materie esplodenti" (uso pirotecnico/giocattoli pirici) ed "esplosivi" (elevata potenzialità distruttiva): la qualificazione materiale è decisiva per la rilevanza penale.
- Verificare il quantitativo netto/ lordo e la categoria amministrativa (Reg. T.U.L.P.S.): per alcune categorie e fino a 5 kg netti la detenzione non integra automaticamente reato penale (eccezioni amministrative).
- Prima di sostenere la rilevanza penale, il giudice deve compiere un accertamento di fatto specifico e motivato sulla natura del prodotto, composizione, quantitativo e destinazione d'uso; l'assenza di tale accertamento può portare all'annullamento e al rinvio.
- Valutare la possibile applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) quando quantitativi e modalità del fatto risultano minimi e la offensività sociale è risibile.
- In tema di prescrizione, controllare la normativa temporale applicabile (sospensione ex legge n.103/2017 vs n.134/2021) in relazione alla data del fatto.
- In fase difensiva, acquisire perizia tecnica (classificazione, composizione, peso netto escludendo imballaggi) e documentazione normativa (certificazioni, schede tecniche) per dimostrare l'assenza dei requisiti di punibilità.
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