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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17968/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Di Martino con due motivi principali: 1) censura della correzione del dispositivo operata dalla Corte d'appello con ordinanza ex art. 130 c.p.p., ritenuta illegittima perché sarebbe intervenuta sul contenuto decisorio (discrepanza fra motivazione e dispositivo) e avrebbe violato il diritto di difesa; si contestava inoltre il calcolo della pena ritenuto viziato dall'avvenuto aumento per l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nonostante la formulazione di equivalenza fra attenuanti generiche e recidiva; 2) vizio di motivazione con riguardo alla recidiva (art. 99 c.p.), per la presunta mancata valutazione/specifica motivazione sull'eccezione di recidiva sollevata in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato complessivamente infondato. La Cassazione ha ritenuto che la correzione del dispositivo ex art. 130 c.p.p. fosse legittima in quanto la dicitura riferita alle "aggravanti" era un mero errore materiale e non incideva sul contenuto decisorio, posto che l'aggravante "mafiosa" ex art. 416-bis.1 non è suscettibile di bilanciamento con le attenuanti; la nullità procedurale per mancata adunanza camerale poteva essere fatta valere in cassazione solo mostrando un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale, interesse che il ricorrente non ha allegato. Quanto alla censura sulla recidiva, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità comprende anche le doglianze sulla recidiva; pertanto è stato confermato l'esito della sentenza di appello (conferma delle statuizioni sostanziali e della pena così come rideterminata in appello). Il ricorrente è stato anche condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Utilizzabile per correggere meri errori materiali del dispositivo non incidendi sul contenuto decisorio; non è idoneo a sanare modifiche essenziali di decisione che richiederebbero altre forme procedurali

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che disciplina l'esperibilità di rimedi diversi dalla correzione dell'errore materiale; la correzione non può supplire ad errori di diritto che richiedono forme di impugnazione ordinarie

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La correzione de plano (senza camera di consiglio e senza avviso alle parti) integra una nullità di ordine generale, ma tale nullità può essere rilevata in cassazione solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare all'adunanza camerale

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva è una circostanza che incide sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità comprenda anche le doglianze relative alla recidiva, rendendo inammissibile il motivo sul punto

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Trattasi di aggravante "mafiosa" caratterizzata da rigidità e sottratta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche; dunque non bilanciabile e non assimilabile alle normali aggravanti nel giudizio di equivalenza

  • art. 63 comma 4 cod. pen.

    Richiamata in relazione al calcolo della pena con concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale; utilizzata nel primo giudizio per la determinazione della pena base maggiorata

  • art. 81 cod. pen.

    Applicato per l'aumento complessivo della pena in relazione alla continuazione o concorso di reati nella determinazione finale operata dalla Corte d'appello

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Cito come norma che consente alla Cassazione, in alcune ipotesi, di determinare la pena in modo diverso quando emergano vizi formali; la difesa aveva chiesto, in linea teorica, una riformulazione della pena che la Corte non ha ritenuto necessaria

  • art. 23 comma 8 del DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il deposito della requisitoria scritta della Procura Generale; sostanzialmente procedurale nella vicenda

  • art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.

    Richiamata per segnalare che una delle aggravanti contestate in primo grado era stata esclusa; non incide sulla decisione di cassazione qui in esame

Massime di principio

  • La correzione del dispositivo ai sensi dell'art. 130 c.p.p. è legittima solo per errori materiali che non alterano il contenuto decisorio: se la correzione incide sulla sostanza della decisione occorre procedere con le forme ordinarie di modifica.
  • La mancata convocazione in camera di consiglio per la correzione de plano può comportare una nullità, ma in cassazione tale nullità è rilevabile solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare all'adunanza camerale e a contestare la correzione.
  • Le aggravanti di stampo "mafioso" ex art. 416-bis.1 sono soggette a regole di rigidità e non sono bilanciabili con le circostanze attenuanti generiche; il carattere non bilanciabile deve essere valutato dal giudice al momento della determinazione della pena.
  • La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità comprende, di regola, anche le doglianze relative ad elementi che influiscono sul trattamento sanzionatorio (quali la recidiva), per cui tali questioni possono essere considerate inammissibili se l'appellante non le ha espressamente mantenute.
  • Quando si impugna in cassazione una modifica del dispositivo, è essenziale dimostrare in che modo la correzione abbia effettivamente alterato la decisione e quale effettivo pregiudizio sia derivato al diritto di difesa.

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