Cassazione Penale, Sentenza n. 18404/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vari vizi: carenza o apparente motivazione (art.125 comma 3 e 546 c.p.p.), travisamento della prova e mancata autonoma valutazione delle emergenze istruttorie in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere (art.416 c.p.), errata qualificazione e valutazione dei fatti di riciclaggio e autoriciclaggio (artt.648-bis e 648-ter.1 c.p.), confusione tra reato tributario e reato di riciclaggio (richiamo all'art.2 d.lgs.74/2000), mancata distinzione tra le diverse fattispecie e omessa considerazione delle indagini difensive e della documentazione probatoria, vizi nella motivazione del ribaltamento di una sentenza assolutoria (bisogno di "motivazione rafforzata" nell'appello), contestazioni sulla misura della confisca e sui presupposti procedurali per la rettifica di errore materiale e doglianze su dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Filippo Bertozzi, Elisa Biguzzi ed Elio Petrone e ha annullato integralmente la sentenza impugnata nei loro confronti, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame. Il ricorso di Gaetano Lo Coco è stato ritenuto fondato solo in riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416-bis.1 (agevolazione mafiosa), che è stata annullata; per il resto il ricorso di Lo Coco è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi annullato la pronuncia impugnata nei termini sopra indicati e rinviato le posizioni per nuova decisione di merito.
Norme richiamate
art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 546 c.p.p.
art. 125, comma 3; art. 546
richiesta di motivazione adeguata; la Corte ha valutato la presenza di motivazione apparente o insufficiente soprattutto nell'appello quando il giudice si limita a un rinvio 'per relationem' alla sentenza di primo grado senza affrontare specifiche censure difensive
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
la Corte ha confermato i criteri per l'accertamento dell'esistenza dell'associazione e ha richiamato la qualificazione di 'organizzatore' per chi coordina e assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio; tuttavia ha anche richiamato la necessità di motivazione adeguata sulla partecipazione individuale
artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. (riciclaggio e autoriciclaggio)
la Corte ha evidenziato l'obbligo di prova sulla provenienza illecita delle somme e la necessità di distinguere puntualmente le varie condotte (riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento di beni), non potendo l'appello limitarsi a mere affermazioni generiche
art. 110 c.p.
richiamato in relazione al concorso di persone nel reato e alla necessità di distinguere tra concorso e fattispecie associative
art. 512-bis c.p. (intestazione fittizia)
la sentenza di merito aveva ritenuto integrata la fittizietà delle intestazioni societarie; la Cassazione ha confermato i principi richiesti per integrare il reato quale fatto istantaneo con effetti permanenti
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante agevolazione mafiosa)
la Corte ha ribadito che l'aggravante richiede il dolo specifico di favorire l'associazione mafiosa e non può essere desunta dalla mera contiguità o sovrapposizione di affari; per Lo Coco la prova non era sufficiente e l'aggravante è stata annullata
art. 62-bis c.p.
richiamato in tema di attenuanti generiche e valutazione della pena; la Cassazione ha giudicato assorbita la questione alla luce degli altri rilievi
art. 591 c.p.p.
menzionato rispetto all'ammissibilità dell'appello della parte pubblica; la Corte ha ritenuto corretta l'ammissibilità quando l'appello incide sulla tenuta logica della motivazione di primo grado
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606 comma 1 lett. e)
richiama i limiti dell'ammissibilità dei motivi di cassazione basati sulla valutazione delle prove e sottolinea l'obbligo del giudice di motivare sinteticamente i criteri di valutazione della prova adottati
art. 649 c.p.p.
richiamato in relazione a questioni procedurali e motivazionali di appello; la Cassazione ha rilevato omissioni nella disamina di specifiche doglianze difensive
art. 648-quater c.p.
norma sulla confisca; la Corte ha evidenziato rilievi procedurali e di merito connessi alla determinazione e rettifica dell'importo confiscato
art. 133 c.p.
richiesta di motivazione sulla dosimetria della pena; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita o connessa a rilievi di merito da rinnovare
art. 2 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti)
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
la Corte ha sottolineato che alcune condotte potrebbero essere più correttamente inquadrate come reati tributari e che non sempre le somme gestite a scopo fiscale costituiscono 'provento delittuoso' rilevante per il reato di riciclaggio
art. 321 c.p.p.
citato in relazione al vincolo di sequestro preventivo su somme già sottoposte a vincolo; la Cassazione ha richiamato la necessità di valutare correttamente la sovrapposizione procedurale
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può limitarsi a un rinvio 'per relationem' alla sentenza di primo grado: quando riforma una sentenza assolutoria è necessaria una motivazione rafforzata che espliciti i passaggi logici che giustificano il diverso apprezzamento probatorio
- L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede prova del dolo specifico di favorire l'associazione mafiosa; la mera contiguità di affari o la coesistenza di relazioni personali con esponenti mafiosi non è di per sé sufficiente
- Nei procedimenti che coinvolgono riciclaggio e reati tributari è essenziale distinguere le fattispecie: non tutte le somme 'collegate' a fatture inesistenti sono automaticamente 'provento delittuoso' rilevante per il reato di riciclaggio; può essere necessaria la verifica se sussista evasione fiscale concretamente realizzata
- La valutazione della prova deve affrontare espressamente le investigazioni difensive e la documentazione prodotta; l'omissione di un serio confronto con tali elementi può determinare l'annullamento per carenza motivazionale
- Sulle misure patrimoniali e sulla confisca occorre rispettare i limiti procedurali (compresa la distinzione tra errore materiale e errore decisionale) e motivare adeguatamente qualsiasi rettifica degli importi
- In sede di cassazione sono inammissibili le critiche che chiedano semplicemente una diversa valutazione dei fatti già adeguatamente argomentati, ma è legittimo il ricorso quando il giudizio di merito presenti motivazione meramente apparente o omissioni rilevanti
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