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Sentenza

Sentenza del 04/04/2016 n. 2931 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Avviso bonario - Autonoma impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria contenuta nell'avviso bonario, chiedendone l'impugnabilità autonoma. Sebbene le comunicazioni di irregolarità non siano espressamente comprese nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992, esse esprimono una pretesa tributaria compiuta, definitiva e attuale, tale da incidere concretamente sulla posizione del contribuente.

La decisione

La sentenza riconosce l'autonoma impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità. Sono quindi impugnabili sia gli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, sia le comunicazioni derivanti dai controlli ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente può rivolgersi al giudice tributario già a seguito della comunicazione, senza dover necessariamente attendere l'emissione della successiva cartella di pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992

    elenco tassativo degli atti impugnabili

    L'elenco degli atti impugnabili non impedisce di impugnare atti diversi quando questi manifestino una pretesa tributaria compiuta e definita.

  • Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi bonari emessi a seguito del controllo formale delle dichiarazioni costituiscono atti autonomamente impugnabili quando esprimono una pretesa tributaria definitiva.

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato possono essere impugnate se rendono conoscibile una pretesa fiscale concreta e attuale.

  • Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    Anche le comunicazioni relative ai controlli automatizzati in materia di IVA sono autonomamente impugnabili quando contengono una pretesa tributaria compiuta.

  • Cassazione n. 73445/2012

    La giurisprudenza di legittimità ammette l'impugnazione degli avvisi bonari e delle comunicazioni fiscali che, pur non essendo tipicamente elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, esprimono una pretesa tributaria definita.

Massime di principio

  • Un atto dell'amministrazione finanziaria può essere impugnabile anche se non è espressamente elencato tra gli atti impugnabili, quando contiene una pretesa fiscale concreta, attuale e definitiva.
  • L'avviso bonario non è necessariamente una mera comunicazione informativa: se quantifica somme dovute e rende attuale la pretesa tributaria, il contribuente può contestarlo immediatamente davanti al giudice tributario.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto sostanziale dell'atto, non soltanto la sua denominazione formale.
  • L'impugnazione tempestiva dell'avviso bonario può consentire di contestare la pretesa prima dell'emissione della cartella di pagamento; devono comunque essere rispettati i termini processuali applicabili.
  • La tutela riconosciuta riguarda sia gli avvisi derivanti dal controllo formale ex art. 36-ter sia le comunicazioni dei controlli automatizzati ex artt. 36-bis e 54-bis.

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