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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19849/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa e insufficiente motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in relazione alla determinazione dell'aumento di pena applicato come conseguenza della continuazione fra due distinti giudicati. In particolare, si censura che il giudice dell'esecuzione abbia fissato l'aumento per il reato satellite (bancarotta) in anni uno e mesi tre senza motivazione che giustifichi la misura scelta, senza compiere lo "scorporo" dei reati già unificati in sede di cognizione e senza esplicitare i criteri ponderali usati per attribuire il valore relativo ai singoli reati satellite, pur tenendo conto che l'aumento può essere anche minimo (anche un giorno) per ciascun satellite.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti devoluti e ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio derivante dall'applicazione della continuazione. La Corte ha rilevato carenza motivazionale: il giudice dell'esecuzione non ha scorporato e individuato con chiarezza la pena base del reato ritenuto più grave (tenendo conto che nella prima sentenza erano stati già unificati più reati) né ha fornito alcuna motivazione, neppure sintetica ma percepibile, circa la quantificazione dell'aumento attribuito al reato satellite. Per tali ragioni la Corte ha disposto il rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto, lasciando alla valutazione del giudice del rinvio la determinazione della pena complessiva nel rispetto dei principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Norma invocata come motivo di ricorso per dedurre l'omessa/insufficiente motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ricorda che l'omessa motivazione può costituire motivo di cassazione quando incide sulla possibilità di verificare la correttezza dell'applicazione del diritto.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella disciplina del cumulo/continuazione delle pene; la Corte richiama i limiti e il rapporto di proporzione fra le pene che deve essere rispettato nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per individuare, in sede esecutiva, il reato "più grave" su cui basare la ridenominazione della pena complessiva; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato più grave e poi operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, motivandoli.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando si applica la continuazione fra reati già giudicati con sentenze diverse, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente "scorporare" le pene già aggregate in sede di cognizione per individuare con chiarezza la pena base relativa al reato più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.
  • Per ciascun reato satellite il giudice deve stabilire un aumento di pena e motivare, anche sinteticamente ma in modo percepibile, i criteri e gli elementi che hanno portato alla quantificazione dell'aumento; il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità dell'aumento.
  • La motivazione non può essere meramente implicita o desumibile solo con valutazioni di merito non rintracciabili nel provvedimento: mancata motivazione sensibile comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti di cui all'art. 81 cod. pen. deve essere dimostrabile in sede esecutiva mediante esplicitazione dei criteri adottati; non è ammesso un "cumulo materiale" surrettizio di pene.
  • In casi analoghi la parte che contesta la quantificazione dell'aumento può ottenere l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio al giudice dell'esecuzione perché riformuli la determinazione delle pene nel rispetto degli obblighi motivazionali richiamati.

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