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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33116/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Potenza aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare proposta ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., ritenendo ammissibile la domanda per la durata della pena residua, ma persistente la necessità di valutare con particolare cautela l'accesso alle misure alternative. Il Tribunale aveva valorizzato la mancata collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., l'assenza di elementi favorevoli nel quadro dell'art. 4-bis Ord. pen. e la condanna per un delitto ostativo di prima fascia, previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'uso di armi, pur dando atto che la relativa quota di pena era stata già espiata. Aveva inoltre ritenuto mancante una precedente sperimentazione extramuraria significativa. Il condannato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Ha sostenuto di avere già trascorso circa quattro anni in detenzione domiciliare e di essere rientrato in carcere non per violazioni, ma per la sopravvenuta inagibilità dell'abitazione e l'assenza di alternative abitative; ha inoltre evidenziato la concessione di nove semestri consecutivi di liberazione anticipata e la mancata fruizione di un permesso premio, che sarebbe stata determinata da una precedente declaratoria di inammissibilità fondata erroneamente sul titolo ostativo già espiato. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza per un nuovo giudizio. Ha rilevato che, una volta sciolto idealmente il cumulo e integralmente espiata la pena relativa al titolo ostativo, gli effetti preclusivi dell'art. 4-bis Ord. pen. non possono permanere rispetto alla pena residua in esecuzione. La gravità dei fatti pregressi può ancora essere valutata come elemento della personalità del condannato, ma non può sostituire automaticamente il regime ostativo né esonerare il giudice dall'esame dell'evoluzione attuale e della pericolosità residua. La Corte ha inoltre ravvisato una motivazione contraddittoria sull'assenza di esperienze extramurarie, poiché il ricorrente aveva allegato circa quattro anni di detenzione domiciliare e il rientro in istituto per l'inagibilità dell'abitazione, circostanze non adeguatamente verificate. La concessione di nove semestri di liberazione anticipata non determina automaticamente il diritto alla misura, ma costituisce un elemento informativo rilevante da valutare unitariamente con la relazione di sintesi, l'assenza di collegamenti criminali attuali, la precedente detenzione domiciliare e le condizioni abitative. Il nuovo giudizio dovrà ricostruire le effettive cause del rientro in carcere, valutare complessivamente la condotta durante la detenzione domiciliare e quella intramuraria e individuare eventuali concreti e attuali indici di pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.

    La detenzione domiciliare può essere applicata quando la pena detentiva inflitta, anche quale parte residua di una pena maggiore, non supera due anni, se la misura è idonea a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati e non ricorrono le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale.

    La decisione richiede un giudizio individualizzato sulla concreta idoneità contenitiva della misura, sul percorso compiuto dal condannato e sulla sua pericolosità residua, mediante motivazione effettiva, coerente e aderente alle risultanze.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Dopo lo scioglimento ideale del cumulo e l'integrale espiazione della pena relativa al titolo ostativo, gli effetti preclusivi del regime ostativo non possono essere mantenuti rispetto alla pena residua in esecuzione. Il titolo già espiato può essere considerato solo quale elemento della personalità e della storia criminale del condannato.

  • art. 58-ter Ord. pen.

    La mancata collaborazione con la giustizia può essere valutata nel giudizio sulla misura, ma non esonera il giudice dall'esame concreto e aggiornato degli ulteriori elementi relativi al percorso rieducativo e alla pericolosità.

  • art. 13, comma 5, Ord. pen.

    La relazione di sintesi derivante dall'osservazione penitenziaria deve essere valutata insieme agli altri elementi relativi all'evoluzione del condannato, senza automatismi.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il delitto indicato costituisce, nel caso esaminato, il titolo ostativo di prima fascia; tuttavia, una volta espiata la relativa quota di pena, la sua natura ostativa non può continuare a produrre effetti preclusivi automatici sulla pena residua.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., il giudice deve compiere una valutazione individualizzata della concreta idoneità della misura a prevenire la commissione di nuovi reati, del percorso rieducativo e della pericolosità residua, con motivazione effettiva, logica e aderente agli atti.
  • Quando il cumulo viene idealmente sciolto e la pena relativa al titolo ostativo è stata integralmente espiata, gli effetti preclusivi dell'art. 4-bis Ord. pen. non possono essere fatti permanere sulla pena residua in esecuzione.
  • La gravità e la natura del reato ostativo già espiato possono essere considerate come elementi della personalità del condannato, ma non possono operare come automatica surrogazione del regime ostativo né sostituire l'esame dell'evoluzione successiva e della pericolosità attuale.
  • La precedente esecuzione della pena in detenzione domiciliare costituisce un elemento rilevante per valutare la capacità del condannato di rispettare le prescrizioni e il rischio di recidiva; il giudice deve verificare le effettive ragioni dell'eventuale rientro in istituto.
  • La concessione di più semestri consecutivi di liberazione anticipata non attribuisce automaticamente il diritto alla detenzione domiciliare, ma costituisce un elemento informativo significativo da valutare unitariamente con la relazione di sintesi, la condotta extramuraria e intramuraria, l'assenza di collegamenti criminali attuali e le condizioni abitative.
  • La mancata fruizione di permessi premio non è una condizione legale indefettibile per l'accesso alla detenzione domiciliare e non può assumere rilievo decisivo se la mancata sperimentazione dipende da una precedente declaratoria di inammissibilità fondata su un titolo ostativo già espiato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeReati ostativi
RamiEsecuzione penale

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